Confermata l'esclusione dalla gara per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e del DLGS 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso dell'Istituto di Vigilanza che chiedeva l'annullamento della propria esclusione dalla gara di appalto indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna. L'esclusione è stata motivata dalla stazione appaltante sulla base di un grave illecito professionale derivante dal rinvio a giudizio del legale rappresentante e procuratore speciale della società, con riferimento a reati di frode in pubbliche forniture. La decisione è stata ritenuta legittima in quanto l'amministrazione ha rispettato le procedure di verifica e motivazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici, e la fase di ammissione alla gara non impedisce la successiva esclusione se emergono fatti nuovi che incidono sull’affidabilità dell’operatore.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l'amministrazione può rivedere in qualsiasi momento della procedura di gara l'ammissione di un concorrente, escludendolo se emergono elementi che ne compromettono l'integrità e affidabilità, anche dopo l'apertura delle offerte. Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto corretta e motivata l'esclusione dell'operatore economico in quanto fondata sulla contestazione di reati che incidono direttamente sull'affidabilità professionale necessaria per l'espletamento dell'appalto. La stazione appaltante ha svolto una completa istruttoria, includendo la richiesta di documenti supplementari e la valutazione del decreto di rinvio a giudizio quale mezzo di prova adeguato. Il giudice amministrativo ha riconosciuto l’ampio margine di discrezionalità tecnica goduto dalla stazione appaltante in materia di valutazione dell’affidabilità, sindacabile solo nei casi di manifesta abnormità o difetto motivazionale, che non ricorrono nel presente caso. Inoltre, non rilevano gli altri procedimenti penali pendenti o la presenza di rating di legalità, poiché tali elementi non impediscono una valutazione autonoma e rigorosa da parte della stazione appaltante in relazione alla specifica gara. Infine, la richiesta di rinvio dell’udienza per produrre documenti del processo penale è stata respinta per assenza di rilevanza ai fini della controversia amministrativa.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 96 è stato applicato per confermare che la stazione appaltante può escludere un operatore economico in qualsiasi momento della procedura quando emergono fatti che ne compromettano l'affidabilità, integrando le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95. Nel caso di specie, la stazione ha legittimamente riaperto la fase di verifica amministrativa e ha escluso la ricorrente sulla base di nuovi elementi, senza che ciò costituisse violazione di alcun principio o diritto.



