Grave illecito professionale e potere discrezionale della stazione appaltante nell’esclusione da gara d’appalto per un servizio di ristorazione scolastica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna, esaminando il ricorso di un operatore economico escluso da una gara per la ristorazione scolastica, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per carenza sopravvenuta di interesse, e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti. L’esclusione della ricorrente è stata confermata poiché la stazione appaltante ha ritenuto integrata una causa di esclusione non automatica (grave illecito professionale) per una precedente risoluzione contrattuale con un ente pubblico per inadempimento. Il TAR ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità effettuata dal Comune sia stata congrua, non manifestamente irragionevole e sufficientemente motivata, anche alla luce delle doglianze della ricorrente circa la natura dell’illecito, il decorso del tempo, le misure di self cleaning e la pendenza di giudizi. Il giudice ha ribadito che la valutazione sul grave illecito professionale spetta in via discrezionale alla stazione appaltante e non può essere sostituita dal giudice se non in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità.
Spiegazione Dettagliata
La statuizione del TAR Sardegna si fonda su alcuni principi chiave in materia di esclusione dalle gare pubbliche. Il tribunale ha giudicato che la stazione appaltante ha esercitato correttamente la discrezionalità riconosciutale dagli artt. 95, 96 e 98 del Codice degli Appalti nel ritenere che la ricorrente, a causa della risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto pubblico, non fosse sufficientemente affidabile per la stipula di un nuovo contratto. Il Collegio ha valutato che il Comune, nell'applicare la causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale, ha agito sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione razionale, considerando anche le difese, le argomentazioni della ricorrente e le misure di self cleaning offerte. Il giudice amministrativo ha riconosciuto l’ampio margine di apprezzamento spettante alle stazioni appaltanti nella valutazione di gravi illeciti professionali e ha ritenuto che non sia sindacabile, salvo evidenti irrazionalità, la scelta di ritenere inaffidabile l’operatore per i fatti documentati. La pendenza di giudizi in sede civile e amministrativa sulla risoluzione contrattuale e la diversità tra i servizi non hanno fatto venir meno la gravità dell’inadempimento valutata dal Comune. Analogamente, le misure di self cleaning sono state ritenute insufficienti, risultando inidonee a superare la valutazione di inaffidabilità determinata dalle concrete modalità dell’inadempimento professionale. Il TAR ha infine dichiarato inammissibile la censura per disparità di trattamento relativa alla posizione della controinteressata, in quanto non ancora oggetto di decisione amministrativa.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è invocato dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante, escludendola, non avrebbe perseguito il miglior rapporto qualità/prezzo e i principi di concorrenza ed efficienza. Il TAR, tuttavia, ritiene che il Comune abbia correttamente bilanciato tale principio con l’obiettivo di selezionare un operatore affidabile, fondando la scelta su motivazioni congrue e coerenti con la tutela dell’interesse pubblico e della collettività.
Il principio dell’accesso al mercato è richiamato per argomentare che la decisione di esclusione doveva rispettare concorrenza e non discriminazione. Il TAR conferma che l’accesso al mercato è garantito purché non ricorrano i presupposti per l’applicazione delle cause di esclusione previste dalla legge, qui ritenute legittimamente sussistenti.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento viene discusso perché la ricorrente censura la correttezza della procedura e la valutazione delle sue memorie difensive. Il TAR evidenzia che la stazione appaltante ha rispettato il contraddittorio e valutato gli elementi addotti dalla ricorrente, motivando adeguatamente la scelta esclusiva, senza ledere l’affidamento né agire in mala fede.
Il TAR fa riferimento alla tassatività delle cause di esclusione, ritenendo che la stazione appaltante abbia applicato solo quelle previste dal Codice (art. 95, grave illecito professionale) e abbia motivato l’esclusione nei limiti consentiti dal legislatore, evitando qualsiasi automatismo e svolgendo una valutazione concreta e proporzionata dei fatti.
Le cause di esclusione automatica (art. 94) sono evocate dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’esclusione, poiché i fatti contestati non integrerebbero le ipotesi di esclusione automatica. Il TAR chiarisce che l’esclusione in esame è invece riconducibile alle cause non automatiche (art. 95) e che le condizioni dell’art. 94 non sono state applicate nel caso di specie.
L’articolo 95 è la base giuridica diretta dell’esclusione disposta dal Comune, che ha ritenuto integrata una causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale. L’amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità nel valutare la gravità delle condotte della ricorrente, secondo i criteri di legge e giurisprudenza, e il TAR ha riconosciuto la non manifesta irragionevolezza e congruità della motivazione.
L’articolo disciplina le modalità e i termini per l’esclusione, nonché la valutazione delle misure di self cleaning offerte dall’operatore per dimostrare la propria affidabilità. Il TAR valuta che la stazione appaltante abbia correttamente considerato tali misure come non sufficienti rispetto alla gravità dei fatti contestati, giustificando così il diniego della riabilitazione e la persistenza dei motivi di esclusione.
L’articolo qualifica la nozione di grave illecito professionale e stabilisce i parametri per escludere l’operatore. Il TAR riconosce che l’amministrazione ha applicato in modo non arbitrario tali parametri, individuando nella risoluzione contrattuale con l’Università una significativa e motivata ragione di inaffidabilità ai sensi dell’art. 98 e del relativo combinato disposto con l’art. 95.



