Esclusione dalla gara per grave illecito professionale: conferma del potere discrezionale della stazione appaltante e valutazione della fiducia nel nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha rigettato i ricorsi presentati da due società esclusi da una procedura negoziata per lavori di manutenzione del servizio idrico integrato. L’esclusione si basava sul grave illecito professionale derivante dalla risoluzione per inadempimento di un precedente contratto con la stessa stazione appaltante. La sentenza conferma che la valutazione di inaffidabilità è discrezionale e deve essere motivata, ma non necessita di un automatismo basato sull’iscrizione nel casellario ANAC. La decisione ribadisce inoltre l’importanza del principio della fiducia reciproca nell’ambito degli appalti pubblici, che attribuisce ampio margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti nel valutare l'affidabilità degli operatori economici.
Spiegazione Dettagliata
La controversia riguarda l’esclusione di due società da una procedura negoziata indetta da Abbanoa per l’affidamento di lavori di manutenzione, esclusione motivata dalla stazione appaltante in ragione di un grave illecito professionale riscontrato in precedenti rapporti contrattuali, nei quali le società avevano abbandonato il cantiere e non avevano eseguito ordini di servizio, comportamenti che avevano portato alla risoluzione del precedente contratto. Le società contestavano l’esclusione rilevando, tra l’altro, la mancata iscrizione della risoluzione nel Casellario ANAC e l’apparente contraddittorietà della conduzione procedurale di Abbanoa che aveva comunque invitato e talvolta aggiudicato le stesse società a procedure successive. Il Tribunale ha rigettato tali censure, affermando che l’iscrizione nel Casellario ANAC ha mero valore informativo e non vincola la stazione appaltante, la quale mantiene il potere discrezionale di valutare la gravità e l’idoneità delle condotte a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore. La sentenza ha inoltre precisato che la valutazione di affidabilità è specifica per la singola procedura ed appalto e non può essere rigida né si estende genericamente a tutte le gare. Il giudice ha sottolineato l’importanza del principio della fiducia introdotto dal nuovo Codice degli Appalti, che amplifica l’autonomia valutativa delle stazioni appaltanti, entro limiti di ragionevolezza, proporzionalità e motivazione. Di conseguenza, il potere di esclusione per grave illecito professionale è legittimo se adeguatamente motivato e basato su elementi oggettivi comprovati, come la risoluzione contrattuale per inadempimento, anche in presenza di giudizi pendenti in altra sede. La sentenza connota così un bilanciamento tra l’esigenza di efficienza e legalità nelle procedure di affidamento e la tutela del principio di fiducia e autonomia decisionale pubblica.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95, che elenca le cause non automatiche di esclusione, è stato applicato per giustificare l'esclusione delle ricorrenti dalla gara sulla base di un grave illecito professionale. La stazione appaltante ha esercitato il potere discrezionale previsto per valutare se le infrazioni commesse dalle società compromettessero la loro affidabilità e integrità, giustificando così l’esclusione.
L’articolo 98 è stato centrale: ha definito il grave illecito professionale come causa di esclusione e ha delineato i criteri per la sua valutazione, quali la gravità della violazione, l’entità del danno, il tempo trascorso e la necessità di adeguata motivazione. Il Tribunale ha richiamato la valutazione discrezionale della stazione appaltante in materia, evidenziando i limiti del sindacato giurisdizionale, che si concentra sulla ragionevolezza e congruità della motivazione e non sulla sostanza del giudizio discrezionale. Inoltre, è stato affermato che la mancata iscrizione nel Casellario ANAC non impedisce l’esclusione, poiché tale casellario ha solo valenza informativa e non è vincolante.
L’articolo 2, che introduce il principio della fiducia reciproca nel Codice dei Contratti, è stato utilizzato per interpretare il potere discrezionale della stazione appaltante nell’esercizio dell’esclusione per grave illecito. Tale principio valorizza l’autonomia decisionale e la fiducia tra amministrazione e operatori economici, favorendo un equilibrio tra rigore e funzionalità delle procedure di gara. La sentenza ha sottolineato che questa fiducia rinforza il margine di discrezionalità della stazione appaltante, pur entro limiti di proporzionalità e rispetto dell’interesse pubblico.



