11/06/2025
Art. 92

Inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione alla gara e riconoscimento della legittimità della procedura di affidamento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due società contro la procedura di gara indetta dal Consorzio per la Zona Industriale Predda Niedda di Sassari per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti pubblicitari. Le ricorrenti non avevano partecipato alla gara e non ricorrevano le condizioni eccezionali che permetterebbero una contestazione immediata del bando senza partecipazione. La procedura di gara è stata ritenuta regolare nonostante i termini ristretti e la qualificazione del contratto come concessione è stata confermata. Le spese di lite sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si basa sul principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il bando di gara, in quanto atto amministrativo generale, non è impugnabile immediatamente a meno che non ricorrano specifiche eccezioni che consentono una lesione diretta e immediata degli interessi del ricorrente. Tali eccezioni includono: contestare la scelta di indire la gara, contestare un affidamento diretto (senza gara) o contestare clausole di gara immediatamente escludenti. Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno partecipato alla gara e non hanno dimostrato di trovarsi in una posizione differenziata rispetto ad altri operatori economici; inoltre la procedura non era un affidamento diretto ma una gara competitiva e non conteneva clausole immediatamente escludenti, sebbene i termini fossero brevi. Pertanto, il ricorso era inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La decisione sottolinea l'importanza della partecipazione attiva alla gara per poter contestare le condizioni e ribadisce che termini contratti non sono di per sé ostativi all'accesso, purché vi sia effettiva possibilità di presentazione dell’offerta. Le spese di giudizio sono compensate data la complessità della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 92

L’articolo 92 non è direttamente citato nella motivazione, ma è pertinente in relazione alla contestazione dei termini ristretti per la presentazione delle offerte. Le ricorrenti lamentano termini troppo brevi per partecipare, ma il Tribunale osserva che 8 giorni (nonostante coincidenza con festività) non costituiscono un impedimento insormontabile, come conferma la partecipazione di tre operatori economici, rispettando così i criteri di adeguatezza dei termini per la presentazione delle offerte.

Articoli di riferimento