11/11/2024
Art. 108Art. 41

Annullamento dell’esclusione di un’offerta per giudizio di anomalia con motivazioni insufficienti in procedura di concessione di servizi ambientali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso presentato da SG Oikos Servizi s.r.l. contro la determinazione del Comune di Orosei che aveva escluso l’offerente dalla gara per anomalia dell’offerta e dichiarato la gara deserta. Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione, in quanto il giudizio di anomalia si basava su elementi interpretativi errati e su una mancata congruità delle valutazioni relative ai costi indicati, soprattutto riguardo alla presenza di una figura professionale (OOSS) e alla stima dei costi per le staccionate previste dall’offerta tecnica. La gara dovrà quindi essere riesaminata tenendo conto delle osservazioni del Tribunale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’analisi critica delle motivazioni con cui la stazione appaltante ha escluso l’offerente per anomalia dell’offerta. Il TAR ha sottolineato che la stazione appaltante non ha applicato correttamente i criteri previsti né ha fornito adeguate giustificazioni alla riduzione inconsueta dei costi proposti, soprattutto per due aspetti: la mancata indicazione di costi aggiuntivi per la presenza occasionale del personale OOSS, che secondo giurisprudenza consolidata non deve essere computata come costo diretto rilevante ai fini della valutazione dell’offerta; e una interpretazione irragionevole e sovrastimata della lunghezza e dei costi della staccionata rispetto a quanto effettivamente previsto dall’offerta tecnica e dal bando. Tale difetto di motivazione e l’errata interpretazione portano all’annullamento degli atti impugnati e obbligano la stazione appaltante a riesaminare l’offerta. Quanto al primo motivo di ricorso sulla mancanza di predeterminazione dei criteri di verifica dell’anomalia nel bando, il TAR lo ha dichiarato inammissibile per mancata impugnazione del bando stesso, evidenziando la necessità di agire tempestivamente sugli atti che definiscono i criteri procedurali. La pronuncia conferma l’importanza di un rigoroso bilanciamento tra tutela della concorrenza e necessità di evitare offerte irrealistiche, ma richiede sempre che le motivazioni siano chiare, razionali e basate su corretta interpretazione tecnica e giuridica.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo è indirettamente rilevante nell’ambito dell’offerta tecnica presentata, che doveva rispettare livelli di progettazione coerenti con i bisogni di tutela ambientale ed economica del sito specifico. La sentenza si sofferma sull’interpretazione corretta dell’offerta tecnica, anche per quanto riguarda la mera previsione qualitativa e quantitativa degli interventi (ad esempio, la staccionata), coerenti con la normativa sui livelli progettuali e la conformità ai vincoli ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 41.

Articolo 108

L’articolo disciplina il criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, che è stato adottato nella gara. L’analisi del TAR verte proprio sulla congruità e serietà dell’offerta tecnico-economica presentata, che deve essere valutata nel rispetto del bilanciamento qualità/prezzo e della sostenibilità economica. Il giudizio di anomalia, che può compromettere tale equilibrio, deve quindi essere adeguatamente motivato e supportato da elementi oggettivi, come richiamato implicitamente dal criterio indicato all’art. 108.

Articoli di riferimento