14/04/2026
Art. 11Art. 35Art. 36Art. 104Art. 110

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione per la gara di efficientamento energetico scuole a Cagliari: legittima la valutazione della stazione appaltante sui requisiti, CCNL e verifica dell’offerta

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso di Ely Sistemi Project S.r.l. contro l’aggiudicazione del Comune di Cagliari a favore della Energy Project di Terenzio Alio per una procedura negoziata senza bando relativa all’efficientamento energetico di edifici scolastici. La ricorrente contestava vari profili (tra cui avvalimento, legittimità dei raggruppamenti temporanei, ruolo del giovane professionista, applicazione del giusto CCNL, accesso agli atti, immodificabilità e verifica dell’offerta), ma il TAR – con ampia motivazione – ha ritenuto infondate tutte le censure, escludendo vizi procedurali o sostanziali e riconoscendo la correttezza del comportamento della stazione appaltante sia nella gestione dei requisiti di partecipazione sia nella valutazione di congruità dell’offerta e delle tutele contrattuali dei lavoratori. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta sistematicamente tutte le doglianze della ricorrente, con particolare attenzione a profili procedurali e sostanziali della gara d’appalto. Il TAR chiarisce che:

1. La sottoscrizione dell’impegno a costituire il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da parte del direttore tecnico era conforme allo statuto e alle delibere sociali, quindi legittima.

2. Il giovane professionista è stato adeguatamente valorizzato nel raggruppamento, anche in attività di rilievo sui 31 edifici, considerate parte essenziale della progettazione in base a giurisprudenza e alle caratteristiche dell’appalto.

3. In tema di CCNL applicabile, sussisteva la presunzione normativa di equivalenza tra il contratto indicato dalla stazione appaltante e quello scelto dall’aggiudicatario (entrambi nel medesimo settore e stipulati dalle stesse organizzazioni rappresentative); pertanto, nessun obbligo di specifica motivazione o verifica ulteriore gravava sulla stazione appaltante, salvo questioni emerse in fase di gara – che non vi sono state.

4. Il diritto di accesso agli atti è stato soddisfatto in corso di procedimento e la censura è divenuta improcedibile.

5. Le doglianze sulla presunta modifica dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia sono state respinte, in quanto il diverso importo indicato era dovuto a un mero errore materiale, non idoneo a incidere sull’offerta effettiva valutata.

6. La verifica di anomalia dell’offerta è stata svolta con sufficiente approfondimento tecnico, negli ambiti di discrezionalità propri della stazione appaltante. Il giudizio sulla congruità dell’offerta è stato considerato immune da vizi logici o istruttori, anche in relazione agli utili d’impresa, per i quali non esiste una soglia minima inderogabile.

Il TAR, pertanto, ha respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, ritenendo legittima l’aggiudicazione impugnata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

È stato invocato sia per la legittimità dell’applicazione del CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante sia per le modalità di verifica dell’equivalenza delle tutele dei lavoratori. Il TAR ha riconosciuto che, grazie alla coincidenza delle organizzazioni sindacali stipulanti e alla presunzione normativa di equivalenza (rafforzata dall’art. 3 Allegato I.01), non era necessario un controllo motivato ulteriore in assenza di elementi di dubbio, legittimando la scelta della stazione appaltante.

Articolo 35

Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata messa a disposizione della documentazione digitale di gara. Il Collegio ha però rilevato che la doglianza era venuta meno, dato che la stazione appaltante aveva soddisfatto la richiesta di accesso in corso di procedimento.

Articolo 36

Rilevante ai fini del procedimento di accesso agli atti di gara e della successiva soddisfazione delle richieste della ricorrente relativamente agli atti della procedura. La pronuncia ha dichiarato cessata la materia del contendere su questo punto.

Articolo 104

Invocato dalla ricorrente per contestare la correttezza dell’avvalimento e la validità delle dichiarazioni della società ausiliaria. Il TAR ha tuttavia riscontrato la piena legittimità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario, in particolare quanto ai poteri rappresentativi esercitati dal direttore tecnico.

Articolo 110

È stato centrale per la valutazione sulla verifica di congruità dell’offerta anomala: il TAR ha ribadito il principio per cui la stazione appaltante dispone di ampio margine di discrezionalità tecnica e che la valutazione globale e sintetica della congruità dell’offerta è insindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità, errore di fatto o difetto di motivazione – elementi qui non riscontrati.

Articoli di riferimento