Gara per concessione spazi pubblicitari comunali di Sassari: rigetto del ricorso contro i criteri di ammissione e la valutazione delle offerte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Alessi S.p.A. e Aspes contro il bando e i documenti di gara relativi alla concessione di spazi pubblicitari nel Comune di Sassari. Le doglianze riguardavano la presenza di un unico lotto, criteri stringenti di capacità tecnica-professionale e la suddivisione dei punteggi tra offerta tecnica ed economica. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi non immediatamente lesivi (ossia non direttamente escludenti) e infondato il motivo relativo al requisito di capacità tecnica, ritenendo legittima la discrezionalità della stazione appaltante e il rispetto dei principi di concorrenza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha esaminato la distinzione tra clausole immediatamente escludenti (che impediscono la partecipazione senza bisogno di ulteriori atti) e altre clausole che possono diventare lesive solo dopo un'eventuale esclusione dalla gara. Solo la clausola che imponeva un requisito di esperienza pregressa è stata considerata immediatamente escludente, ma il TAR ha ritenuto che essa non fosse arbitraria né sproporzionata, essendo espressione ragionevole della discrezionalità della stazione appaltante. Gli altri motivi (unico lotto e riparto punteggi) non potevano essere oggetto di immediata impugnazione, mancando una lesione diretta, e quindi sono stati dichiarati inammissibili. Il TAR ha inoltre chiarito che la partecipazione di più operatori alla gara ha assicurato comunque la concorrenza. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalle ricorrenti per sostenere il principio del risultato (miglior rapporto qualità-prezzo, concorrenza, trasparenza); il TAR ha valutato che il requisito contestato non ha violato tale principio perché non ha escluso un'effettiva competizione.
Richiamato dalle ricorrenti per contestare la fiducia nell’operato della stazione appaltante; il TAR ha ritenuto legittima la discrezionalità tecnica esercitata nell’imporre i requisiti e la suddivisione dei lotti, confermando che non vi è stata violazione dei principi di fiducia e buona fede.
Sostenuto dalle ricorrenti per eccepire la violazione del principio di accesso al mercato. Il TAR ha però rilevato che il requisito tecnico-professionale imposto è proporzionato e non discriminatorio, in linea con l'obiettivo di garantire concorrenza e accesso al mercato.
Invocato a fondamento dell’interpretazione delle regole di gara. Il TAR ha applicato i principi generali (artt. 1-3) nel valutare la ragionevolezza della lex specialis e dei requisiti imposti.
Censurato dalle ricorrenti per mancanza di tutela dell’affidamento e violazione di buona fede. Il TAR ha tuttavia ritenuto che l’amministrazione abbia agito correttamente e secondo buona fede nella predisposizione della gara.
Contestato rispetto al criterio di aggiudicazione e ponderazione dei punteggi. Il TAR ha ritenuto che la griglia dei punteggi e la prevalenza dell’offerta tecnica non violano i criteri stabiliti, dato che la scelta rientra nella discrezionalità amministrativa e non ha prodotto un effetto direttamente escludente.



