Esclusione Consorzio dalla Gara per Servizio Asilo Nido – Necessità dell'Iscrizione alla White List in capo al Consorzio di Cooperative
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso del Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale contro la sua esclusione dalla procedura negoziata per l'affidamento del servizio asilo nido di Monserrato. Il consorzio era stato escluso per la mancata iscrizione alla ‘white list’ antimafia richiesta dal disciplinare di gara come requisito di ordine generale. Il consorzio sosteneva che tale requisito dovesse essere posseduto dalla consorziata esecutrice, ma il Tribunale ha stabilito che la ‘white list’ deve essere posseduta dal consorzio stesso, in quanto unico vero operatore economico in gara. Ha inoltre ritenuto legittima l’esclusione e infondate le doglianze sulla pretesa violazione dei principi di fiducia, accesso al mercato, favor partecipationis e sulle presunte irregolarità nella disciplina dei criteri ambientali minimi. Ha quindi dichiarato l’insussistenza di un interesse alla ripetizione della gara da parte di un operatore legittimamente escluso.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza la natura giuridica dei consorzi di cooperative, considerando che – ai sensi della normativa e della giurisprudenza – il concorrente vero e proprio è il consorzio e non la singola consorziata esecutrice. Ne consegue che i requisiti di ordine generale, come l’iscrizione alla ‘white list’ prevista per prevenire infiltrazioni mafiose, devono essere posseduti direttamente dal consorzio. Il TAR ha escluso che la stazione appaltante abbia violato i principi di fiducia, trasparenza o accesso al mercato, poiché l’esclusione si fonda su una corretta applicazione del diritto e su interpretazioni giurisprudenziali consolidate. Viene precisato che il principio di tassatività delle cause di esclusione non è stato violato, poiché la mancata iscrizione alla ‘white list’ rientra tra quelle codicistiche previste dal codice degli appalti. Da ultimo, il TAR ha escluso l’interesse dell’operatore economico escluso a ottenere una ripetizione della gara per presunte violazioni dei criteri ambientali, poiché la legittima esclusione preclude qualsivoglia interesse strumentale alla riedizione della procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dal ricorrente a sostegno del principio della fiducia e della buona fede nei rapporti con la stazione appaltante; il TAR ha precisato che l’esclusione è dipesa da un’applicazione conforme della disciplina vigente e non da violazioni di tale principio.
Richiamato per affermare che non è stato leso il principio di accesso al mercato, poiché la richiesta del requisito della ‘white list’ per il consorzio è legittima e proporzionata, applicata secondo i criteri di imparzialità, concorrenza e non discriminazione.
Il TAR ha applicato il criterio interpretativo di coerenza con i principi generali del codice (articoli 1-3), rafforzando la lettura sistematica della disciplina e delle cause di esclusione.
Invocato dal ricorrente per il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il TAR ha chiarito che l’iscrizione alla white list, in quanto requisito di ordine generale previsto dal codice (art. 94), è una causa di esclusione tipica, quindi legittima e valida ai sensi dell’articolo 10.
Rilevante in quanto la procedura negoziata senza bando, oggetto della controversia, è regolata dall’articolo 50, che disciplina le modalità di selezione e ammissione degli operatori economici nelle procedure sotto soglia.
Invocato in via subordinata dal ricorrente in relazione all’applicazione delle clausole sociali e dei criteri ambientali nei servizi di refezione; il TAR ha ritenuto che, stante la legittima esclusione, il ricorrente non fosse più titolato a impugnare tali aspetti della lex specialis.
Richiamato in relazione alla specifica disciplina dei servizi di ristorazione e ai criteri di qualità e punteggio per i criteri ambientali e dietetici; la censura del ricorrente non è stata accolta in ragione della sua legittima esclusione.



