Principio di equivalenza nelle specifiche tecniche: legittimità dell'aggiudicazione nel caso di forniture PNRR ultracongelatori Università di Cagliari
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso della società KW Apparecchi Scientifici S.r.l., che contestava l'aggiudicazione a favore di Labormed S.r.l. di una gara per fornitura di ultracongelatori, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria non rispettasse le specifiche tecniche minime (numero dei compressori). Il TAR ha ritenuto che la soluzione tecnica proposta, pur diversa da quella dettagliata dal capitolato, sia sostanzialmente equivalente ai fini funzionali richiesti, tenuto conto del principio di equivalenza sancito dal Codice dei Contratti Pubblici. Il giudizio di equivalenza della stazione appaltante è stato ritenuto ampiamente motivato e conforme ai principi di concorrenza, favor partecipationis e buon andamento.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della legittimità dell'applicazione del principio di equivalenza nelle gare pubbliche, in relazione alle specifiche tecniche richieste. Il TAR ha analizzato se l'ultracongelatore offerto dalla società aggiudicataria, con due compressori anziché quattro come richiesto dalla lex specialis, potesse essere considerato conforme. La decisione si basa su una lettura sostanzialistica della funzione richiesta: essendo la presenza del doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente la caratteristica ritenuta essenziale per garantire la conservazione dei campioni, la soluzione offerta, pur tecnicamente diversa, assolveva efficacemente alla funzione richiesta. La motivazione dell'amministrazione, fondata su approfondimenti tecnici e sull'applicazione dell'art. 79 del Codice degli Appalti e dell'Allegato II.5, è stata ritenuta logica e trasparente. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza che valorizza la sostanza sulla forma, in linea con i principi unionali e nazionali di concorrenza, buon andamento e parità di trattamento, ritenendo infondate tutte le doglianze della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 1 è richiamato per sottolineare che l'obiettivo delle procedure di affidamento è il risultato, ovvero il soddisfacimento effettivo dei bisogni della stazione appaltante nel rispetto della concorrenza, della trasparenza e dell'efficienza. Il principio viene applicato nel valutare che la soluzione tecnica offerta, pur difforme dalle specifiche formali, garantisce il risultato funzionale e dunque legittima la valutazione di equivalenza.
L'art. 2 è citato tra i motivi di ricorso. Tuttavia, il TAR ne valorizza indirettamente la ratio chiarendo che la fiducia nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione – esercitata motivatamente e nei limiti dei principi generali – consente soluzioni tecnico-progettuali autonome, finché si garantisce il risultato richiesto e il rispetto delle regole di gara.
L'art. 48 disciplina le procedure per affidamenti sotto soglia europea, come nel caso di gara oggetto di giudizio, ribadendo che anche in tali casi valgono i principi di legalità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Il TAR precisa che anche sotto soglia va garantito il rispetto delle regole e l'applicazione sostanziale dei principi del Codice.
L'art. 79 è il fulcro motivazionale della decisione: sancisce il principio di equivalenza delle specifiche tecniche richieste nelle gare pubbliche, rimandando all’Allegato II.5 che chiarisce come le soluzioni tecniche, pur diverse da quelle dettagliate nella lex specialis, siano accettabili se assicurano prestazioni e requisiti funzionali equivalenti. Il TAR riconosce la correttezza della valutazione di equivalenza operata dall'amministrazione e la congruità della motivazione fornita.



