Inversione procedimentale e facoltà di esclusione automatica nelle gare sotto soglia: legittima la modulazione della lex specialis da parte della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso di una ditta partecipante a una gara di appalto per lavori stradali sotto soglia, che contestava la legittimità della procedura con cui la Stazione Appaltante aveva scelto, in presenza di 147 offerte, di ricorrere all’inversione procedimentale e di non applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale. Secondo il Collegio, la stazione appaltante può modulare la disciplina di gara escludendo l’esclusione automatica in presenza di un elevato numero di offerte e ricorrendo all’inversione procedimentale, se ciò è previsto nella lex specialis.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell’applicazione obbligatoria dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 Codice appalti) nelle gare sotto soglia aggiudicate al prezzo più basso, in relazione al numero di offerte pervenute e alla possibilità di ricorrere all’inversione procedimentale. Il ricorrente sosteneva che l’esclusione automatica fosse obbligatoria quando il numero di offerte ammesse è pari o superiore a cinque, senza eccezioni; la stazione appaltante, invece, aveva previsto nella lex specialis che oltre 40 offerte e in caso di inversione procedimentale, tale meccanismo non si applichi. Il TAR, richiamando precedenti giurisprudenziali, afferma che l’art. 54 non impone alle stazioni appaltanti un obbligo assoluto, ma una facoltà, lasciando loro discrezionalità nella redazione degli atti di gara, purché sia tutto previsto nella lex specialis. Conseguentemente, la scelta della stazione appaltante di modulare la procedura — adottando il meccanismo di esclusione automatica solo entro un certo numero di offerte e prevedendo l’inversione procedimentale oltre tale soglia — è ritenuta legittima, razionale e funzionale all’efficienza e speditezza della procedura. Il ricorso viene dunque respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente quale fondamento dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza ed efficienza che dovrebbero orientare la procedura di gara e l’applicazione della normativa sulle offerte anomale. Il TAR riconosce che la stazione appaltante, nell’adottare la disciplina della lex specialis, persegue il miglior risultato e la rapidità della procedura, in linea con il principio del risultato previsto dalla norma.
L’articolo, relativo all’esclusione automatica delle offerte anomale, è il fulcro della controversia. Il TAR chiarisce che il suo tenore letterale ('le stazioni appaltanti prevedono') non impone un obbligo assoluto, ma attribuisce discrezionalità alle stazioni appaltanti di inserire (o modulare) la clausola di esclusione automatica nella lex specialis, in deroga all’art. 110. In questo caso, la previsione della lex specialis che limita l’esclusione automatica solo sino a un certo numero di offerte (da 5 a 40) viene ritenuta legittima in quanto conforme all’art. 54 così interpretato.
L’articolo disciplina la procedura aperta, che è quella prescelta per la gara in questione. Il TAR ne dà atto per inquadrare la tipologia della procedura, ma non costituisce oggetto di contestazione né punto focale della decisione.
Disciplinando i criteri di aggiudicazione delle gare (qui: criteri del minor prezzo), viene richiamato per descrivere la cornice normativa della procedura; inoltre è citato per ricordare il principio dell’invarianza della soglia e della non modificabilità della graduatoria dopo l’aggiudicazione definitiva. Tuttavia, la questione specifica della controversia si incentra non sul criterio di aggiudicazione in sé, ma sulle modalità di gestione delle offerte anomale nel quadro del criterio adottato.



