Inammissibilità del ricorso avverso la lex specialis di gara senza partecipazione e assenza di clausole immediatamente escludenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Molise ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Diasorin Italia S.p.A. contro la documentazione di una gara d’appalto regionale per la fornitura in service di sistemi analitici, ritenendo che la società, non avendo partecipato alla gara e contestando clausole non immediatamente escludenti, non avesse legittimazione a ricorrere. Il TAR, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha rilevato come solo le clausole che impediscono in modo diretto e inequivoco la partecipazione consentano l’impugnazione a chi non abbia presentato offerta. Nel caso di specie, le contestazioni riguardavano aspetti progettuali, criteri di valutazione e requisiti tecnici che, secondo il collegio, non precludevano oggettivamente la partecipazione alla gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio giurisprudenziale secondo cui soltanto chi ha partecipato alla procedura di gara ha titolo ad impugnare le relative clausole, salvi i casi eccezionali di clausole immediatamente escludenti, cioè disposizioni che impediscano, in modo diretto e insuperabile, la partecipazione dell’operatore. Diasorin Italia ha impugnato vari aspetti della lex specialis lamentando scarsa chiarezza sulle opere accessorie (lavori edili e impiantistici), criteri di attribuzione dei punteggi economici e tecnici, requisiti SOA richiesti e modalità di pubblicazione delle rettifiche, sostenendo che tali elementi rendessero impossibile una partecipazione consapevole e corretta. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che si trattasse di problematiche che potevano rendere più difficile, ma non impossibile, la presentazione di un’offerta e che comunque non impedivano a un operatore diligente di partecipare. Di conseguenza, in assenza di lesività immediata e attuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con compensazione delle spese tra le parti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 14 è stato richiamato per giustificare il trattamento della componente lavori come accessoria nell’appalto misto, in relazione sia all’individuazione dell’importo stimato dei lavori sia all’applicazione prevalente delle regole delle forniture. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante, in coerenza con l’art. 14, ha correttamente qualificato la parte lavori come residua, fissando un importo massimo e adottando criteri di ripartizione e requisiti corrispondenti, senza che ciò assumesse carattere escludente per i partecipanti.
L’articolo 108 è stato evocato dalla ricorrente per contestare il criterio di attribuzione dei punteggi economici, sostenendo che la lex specialis avrebbe violato il principio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi e delle formule matematiche adottate dalla stazione appaltante rientrassero nel margine di discrezionalità amministrativa, non impedendo la partecipazione degli operatori né creando condizioni oggettivamente escludenti.



