TAR Molise: Rigetto ricorso per presunti vizi nella quantificazione dei costi di sicurezza e nell’accesso agli atti in gara per servizi di contact center
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Molise ha respinto il ricorso presentato dalla società Semiotic Lab S.r.l. contro l’aggiudicazione a Tecnocall S.r.l. della gara per il servizio di contact center e back office presso GRIM Scarl (servizio idrico), dichiarando il ricorso inammissibile in quanto tardivo e comunque infondato nel merito. Il ricorrente contestava la previsione di costi di sicurezza interferenziale pari a zero nella documentazione di gara e la mancata trasparenza nell’accesso all’offerta tecnica della controparte, ma il TAR ha ritenuto che detta clausola fosse immediatamente escludente e pertanto andava impugnata subito dopo l’uscita del bando. Nel merito, comunque, ha giudicato legittima la previsione di costi di sicurezza pari a zero, poiché le attività oggetto dell’appalto hanno natura prevalentemente intellettuale e sono per la maggior parte svolte fuori dalla sede della committente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su tre principali motivazioni. Innanzitutto, il Collegio ha accolto l’eccezione di tardività: la doglianza sulla quantificazione dei costi di sicurezza interferenziale (pari a zero) riguarda una clausola immediatamente escludente della lex specialis, che precludeva a monte la corretta partecipazione alla gara e doveva quindi essere impugnata entro i termini di legge dalla pubblicazione del bando. La mancata tempestività dell’impugnazione rende inammissibile il ricorso.
In secondo luogo, il TAR analizza comunque il merito e giudica corretta l’indicazione di costi della sicurezza pari a zero, in quanto l’appalto ha carattere essenzialmente intellettuale (supporto specialistico e back office) ed è svolto prevalentemente al di fuori dei locali della stazione appaltante, escludendo così la presenza di rischi di interferenze tra personale interno ed esterno. Secondo la normativa di settore e la giurisprudenza, per i servizi di natura intellettuale non è necessaria la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Infine, la questione relativa all’accesso agli atti di gara (offerta tecnica oscurata) è stata dichiarata irricevibile perché l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dalla legge.
Le spese sono state compensate dato il carattere tecnico e la complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è stato richiamato in relazione alla disciplina sull’accesso agli atti di gara e sulle modalità e termini con cui è possibile impugnare la decisione della stazione appaltante relativa all’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. La sentenza ha ritenuto tardiva l’istanza ex art. 116 c.p.a. da parte del ricorrente perché presentata oltre il termine ridotto previsto dall’articolo 36, che impone di agire entro 10 giorni dalla comunicazione. Di conseguenza, la domanda di accesso e di impugnazione della decisione sull’oscuramento è stata dichiarata irricevibile.
L’articolo 62 è stato menzionato rispetto alla legittimità della delega della funzione di stazione appaltante (committenza ausiliaria) dal soggetto non qualificato (GRIM Scarl) al Comune di Ripalimosani per la gestione della procedura di affidamento, in conformità alle regole sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze previste dal Codice degli Appalti. Il TAR ha ritenuto corretta la procedura di delega, visto che la società GRIM non era qualificata per lo svolgimento autonomo della gara.



