14/05/2026
Art. 10Art. 17Art. 108

Esclusione da gara per mancata presentazione del modello di offerta economica: legittimità e limiti al soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Molise ha respinto il ricorso del Consorzio Stabile Impero, escluso da una gara per il servizio di raccolta rifiuti, per non aver presentato l'offerta economica utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, come richiesto dal disciplinare a pena di esclusione. Il Consorzio aveva depositato una 'relazione economica' contenente i dati richiesti, ma priva delle dichiarazioni formali e degli impegni espressi dal modello. La mancata presentazione dell'offerta economica, secondo il TAR, costituisce un vizio sostanziale, non sanabile con il soccorso istruttorio, e giustifica l’esclusione automatica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la distinzione tra l’offerta economica vera e propria e le giustificazioni sulle voci di costo. Nonostante il Consorzio avesse indicato i dati economici essenziali, non ha utilizzato il modulo predisposto né ha reso le dichiarazioni di impegno formale richieste dal disciplinare. Il TAR sottolinea che l’offerta economica costituisce la manifestazione contrattuale di volontà e un impegno vincolante verso l’amministrazione, mentre le giustificazioni servono solo ai fini della verifica dell’anomalia e non sono sostitutive. Poiché il disciplinare imponeva la compilazione del modello a pena di esclusione, e tale prescrizione trova conferma nel Codice degli Appalti e nella giurisprudenza, la carenza non è meramente formale e non può essere sanata tramite soccorso istruttorio. Né può invocarsi il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), in quanto la clausola impugnata discende direttamente da obblighi di legge e dalla lex specialis, per la necessità di garantire certezza e vincolatività dell’offerta presentata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata presentazione del modulo dell’offerta economica costituirebbe una causa di esclusione non espressamente prevista e quindi non applicabile secondo il principio di tassatività. Il TAR, tuttavia, precisa che il principio di tassatività di cui all’art. 10 riguarda i requisiti generali di partecipazione (artt. 94 e 95), non le modalità di presentazione dell’offerta specificate dalla lex specialis quando queste rispondano a prescrizioni di legge e siano essenziali per manifestare la volontà contrattuale.

Articolo 17

L’articolo 17 viene citato a fondamento della natura vincolante dell’offerta economica, che deve essere chiara e sottoscritta, e produce effetti di impegno contrattuale per un periodo determinato. La sentenza richiama il comma 4 per rimarcare che l’offerta è 'vincolante per il periodo indicato nel bando', e che solo un’offerta conforme alle prescrizioni può essere proposta per l’aggiudicazione. L’assenza di un’offerta formalmente idonea esclude quindi la possibilità di vincolo e l’accesso alla fase successiva della procedura.

Articolo 108

L’articolo 108, comma 9, impone che nell'offerta economica vengano indicati a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. La sentenza chiarisce che questa previsione attiene al contenuto minimo obbligatorio dell’offerta economica, che il Consorzio non ha presentato. Per questo, la violazione dell’articolo 108 giustifica e impone l’esclusione automatica dalla gara.

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