Legittimità del ricorso al principio di equivalenza nelle procedure di gara pubblica e conferma dell’aggiudicazione per ASReM
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Molise ha respinto il ricorso di Diapath S.p.A. contro l’aggiudicazione della gara per la fornitura di dispensatori di formalina da parte di ASReM alla Patholab s.r.l. Il ricorso contestava la riammissione della Patholab e la valutazione tecnica di equivalenza dei suoi prodotti rispetto ai requisiti della gara. Il tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di equivalenza alle specifiche tecniche della gara, giudicando infondate le doglianze della ricorrente in merito a presunte difformità e ritenendo non abnorme l'operato della stazione appaltante. Le spese sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che, nelle procedure di gara, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di ammettere offerte che, pur non rispettando tutte le specifiche tecniche in modo rigoroso, garantiscono comunque il raggiungimento delle finalità sottese alle prescrizioni di gara. Il TAR evidenzia che il Capitolato Tecnico richiedeva alcune specifiche (come le dimensioni dei contenitori), ma molte di queste erano da considerarsi specifiche tecniche e non requisiti minimi essenziali a pena di esclusione. La riammissione della Patholab, originariamente esclusa per una lieve difformità sulle dimensioni di un lotto di contenitori, è stata fondata su una valutazione ragionevole di equivalenza funzionale, in ossequio ai principi di concorrenza e favor partecipationis. Il tribunale ha inoltre sottolineato la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che non può essere censurata se adeguatamente motivata e ragionevole, e ha ritenuto infondate le censure della ricorrente anche relativamente alla motivazione e all’istruttoria dell’ente. La decisione si inserisce nella scia della giurisprudenza più recente che interpreta in senso estensivo il principio di equivalenza, anche per alcuni requisiti minimi, quando le finalità della gara possono comunque essere soddisfatte.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 79 del D.Lgs. 36/2023 viene applicato per fondare il principio secondo cui, nelle gare pubbliche, le specifiche tecniche devono essere interpretate nel senso di favorire la più ampia partecipazione e concorrenza. Il TAR cita espressamente l’articolo 79 e il suo Allegato II.5 per affermare che la stazione appaltante non può escludere offerte che soddisfino, in modo equivalente, le prestazioni o i requisiti funzionali richiesti, anche quando non vi sia una coincidenza letterale con la specifica tecnica indicata. L’articolo è richiamato per giustificare la legittimità dell’ammissione di soluzioni tecniche diverse, purché rispondenti alle esigenze sottese dai requisiti posti dalla lex specialis.



