Legittimità della richiesta di siringa preriempita negli appalti per immunoglobuline sottocutanee: respinti i ricorsi di Grifols Italia S.p.A. contro la Regione Molise
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Molise ha respinto i ricorsi presentati da Grifols Italia S.p.A. contro la Regione Molise, relativi alla gara per la fornitura di farmaci ospedalieri, lotti 486 e 487. La società contestava la legittimità della specifica tecnica che imponeva, per tali lotti, la fornitura del farmaco immunoglobulina umana normale esclusivamente in siringa preriempita, anziché consentire anche l'offerta in flacone. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta della Stazione appaltante sia giustificata da specifiche esigenze assistenziali (pazienti fragili o che devono autosomministrarsi il farmaco), escludendo la sussistenza di un bando-fotografia e affermando la legittimità della differenziazione tra i lotti. Ha inoltre respinto le contestazioni su difetto di istruttoria, motivazione e violazione dei principi del Codice degli Appalti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma il potere discrezionale della Stazione appaltante nel definire le specifiche tecniche più idonee a soddisfare concrete esigenze pubbliche, purché tali specifiche siano motivate e non discriminatorie. Nel caso di specie, la richiesta della siringa preriempita è stata considerata un elemento tecnico essenziale e non fungibile, necessario per facilitare l'autosomministrazione del farmaco a pazienti fragili. Pertanto, è legittima la differenziazione tra i lotti che richiedono siringhe preriempite e quelli per cui è consentita la fiala. Il TAR spiega che il principio di equivalenza tecnica – per cui possono essere accettati prodotti con caratteristiche equivalenti a quelle richieste – non si applica quando la specifica tecnica risponde a un’esigenza funzionale insostituibile. Il giudice nega inoltre che la lex specialis abbia violato principi di concorrenza o di proporzionalità, atteso che le scelte della Regione sono dettagliatamente motivate e rispondono a una domanda specifica delle aziende sanitarie. Viene infine esclusa ogni violazione delle norme invocate dalla ricorrente, compresa la disciplina su suddivisione in lotti, determinazione dei fabbisogni, trasparenza e non discriminazione.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato indirettamente per affermare che la Stazione appaltante ha perseguito l'obiettivo di garantire il miglior rapporto tra qualità e risultato dell'affidamento, scegliendo la siringa preriempita per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti destinatari del farmaco.
Il principio della fiducia si riflette nella legittimazione della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta delle specifiche tecniche, laddove siano chiaramente motivate e rispondano agli interessi pubblici, come stabilito nella sentenza.
È stato invocato dalle parti ricorrenti per contestare una presunta restrizione dell’accesso al mercato a causa della richiesta della siringa preriempita. Tuttavia, il TAR chiarisce che la specifica tecnica imposta è giustificata da esigenze assistenziali, non comportando violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione.
Tutti i principi sono interpretati alla luce del criterio interpretativo generale: il TAR applica i principi generali individuando il giusto bilanciamento tra necessità di concorrenza e esigenze assistenziali specifiche.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei lotti e all'affidamento diretto; il TAR esclude che vi sia stato un artificioso frazionamento dei lotti o attribuzione diretta illegittima, poiché la suddivisione risponde a reali esigenze funzionali e destinatari diversi.
Il TAR valuta la legittimità della suddivisione in lotti, sostenendo che questa sia funzionale agli effettivi bisogni delle aziende sanitarie e non preordinata a limitare la concorrenza.
Le contestazioni sulla possibilità di procedura negoziata senza bando sono state respinte, non essendovi i presupposti di legge (il lotto non è stato affidato in via diretta e il requisito della siringa preriempita risponde a un’esigenza reale).
L’articolo sulle specifiche tecniche, rimandando all’allegato II.5, è centrale nella sentenza: il TAR ribadisce che la prescrizione della siringa preriempita costituisce una specifica tecnica giustificata, e il principio di equivalenza tecnica non consente di offrire un prodotto difforme laddove la specifica sia essenziale per la funzione richiesta.
La ricorrente lamentava un presunto contrasto fra i vari documenti di gara; il TAR chiarisce che non si riscontra alcun conflitto, poiché la lex specialis – e in particolare l’allegato tecnico – già prevede in modo esplicito la richiesta della siringa preriempita.



