Legittimità della procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Molise: rigetto del ricorso avverso i criteri di valutazione e l’aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Molise ha respinto il ricorso della società Consulbrokers S.p.A. contro la Regione Molise e l’aggiudicazione in favore di GB Sapri S.p.A. nella gara per il servizio di brokeraggio assicurativo. La ricorrente contestava la legittimità dei criteri di valutazione tecnica adottati (punteggi discrezionali), il divieto di subappalto, il metodo di attribuzione dei punteggi economici e la parziale ostensione degli atti. Il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, affermando la coerenza della lex specialis e delle procedure adottate rispetto al Codice degli Appalti, ribadendo la piena discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri di valutazione, purché predeterminati e trasparenti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che le modalità di valutazione delle offerte tecniche con criteri discrezionali sono legittime quando coerentemente indicate nella lex specialis e dettagliate con sub-criteri chiari, seppure non di matrice puramente quantitativa o tabellare. La maggiore importanza data all’offerta tecnica rispetto a quella economica trova fondamento nei principi di valorizzazione della qualità previsti dal Codice degli Appalti. Il giudice evidenzia che la discrezionalità tecnica della commissione, se esercitata secondo criteri predeterminati e non manifestamente illogica, non può essere sindacata dal giudice amministrativo. Non è richiesto che la valutazione segua simultaneamente tutti i metodi previsti (tabellare, quantitativa e discrezionale), potendo la stazione appaltante scegliere l’opzione più appropriata. Riguardo al metodo di attribuzione del punteggio economico, il fatto che tutti i concorrenti abbiano ottenuto il massimo dei punti è una mera contingenza e non inficia il meccanismo, che resta conforme alle regole di mercato e alle esigenze di selezione di servizi non onerosi per la stazione appaltante. Anche il divieto motivato di subappalto è stato ritenuto legittimo in considerazione della natura fiduciaria e unitaria della prestazione. In relazione all’accesso agli atti, il giudice rileva che la ricorrente ha comunque ottenuto piena visione degli atti oscurati in sede processuale e non ha rispettato i termini decadenziali per l’eventuale impugnazione. Complessivamente il giudice ribadisce l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione se questa ha agito secondo criteri coerenti, motivati e trasparenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo viene richiamato nei motivi aggiunti dalla ricorrente per contestare la tempistica e modalità di stipulazione del contratto, nonché relativamente all’articolazione delle regole poste nel disciplinare di gara (par. 18.1-18.3) sulla valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi. Il TAR chiarisce che il disciplinare, pur prevedendo diverse modalità di attribuzione dei punteggi, non impone l’utilizzo cumulativo ma consente la scelta discrezionale della tipologia (discrezionale, quantitativa, tabellare), in linea con la flessibilità permessa dall’art. 18 anche nei rapporti tra aggiudicazione e stipula. L’inderogabilità dei termini e la legittimità della stipula sono affermate in quanto la procedura non presenta vizi sostanziali.
La ricorrente lo invoca per contestare l’oscuramento di parte dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il TAR stabilisce che il diritto di accesso e le sue eventuali limitazioni devono essere esercitati seguendo le procedure e i limiti previsti dall’articolo stesso. In ogni caso, l’Amministrazione ha ottemperato alle richieste istruttorie rendendo disponibile l’intera documentazione, rendendo la doglianza infondata o superata.
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione delle decisioni in tema di oscuramento degli atti di gara. La sentenza spiega che la ricorrente non ha rispettato il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare l’oscuramento, previsto dal comma 4 dell’articolo, e che comunque ha potuto visionare integralmente gli atti processualmente, facendo venir meno l’interesse e la fondatezza della censura.
Centrale nella valutazione della legittimità dei criteri di aggiudicazione adottati. Il TAR precisa come l’art. 108 consenta e valorizzi la scelta di criteri qualitativi e discrezionali per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con la finalità di premiare la qualità del servizio offerto, specie in settori complessi come quello oggetto della gara. Respinge la lettura della ricorrente secondo cui sarebbero obbligatori criteri solo tabellari o quantitativi, sottolineando l’ampio spazio rimesso all’autonomia della stazione appaltante purché le regole siano trasparenti e predeterminate.



