20/01/2026
Art. 35Art. 36Art. 62

Irricevibilità della domanda di accesso agli atti per tardività nella gara Grim Scarl – Contact Center, gestione emergenze e IA

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Molise ha dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda presentata dalla società ricorrente (Semiotic Lab S.r.l.) relativa all’accesso agli atti di gara e agli oscuramenti apportati sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria Tecnocall S.r.l., nell’ambito di una procedura pubblica per servizi di contact center e backoffice nel settore idrico. Il TAR ha ritenuto che la domanda andava proposta entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, come previsto dal nuovo codice degli appalti. La questione sul merito dell’aggiudicazione sarà trattata in successiva udienza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulle nuove regole del Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) in materia di trasparenza, accesso e impugnazione degli atti nelle procedure di evidenza pubblica. In particolare, la ricorrente contestava l'aggiudicazione, anche per il mancato accesso all’offerta tecnica dell'aggiudicataria, ma ha impugnato il relativo diniego (o la mancata piena disclosure) ben oltre il termine decadenziale di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione previsto dall’art. 36. Il Tribunale richiama la ratio della disciplina: massima speditezza, evitare liti dilatorie e assicurare certezza alle procedure di gara. Ne consegue che la domanda ex art. 116 c.p.a. è irricevibile. Il giudizio di merito sugli altri motivi – ad esempio sulla contestata quantificazione dei costi della sicurezza – resta invece pendente per successiva trattazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 viene richiamato come quadro generale dell’accesso agli atti nelle procedure pubbliche d’appalto; stabilisce i criteri per l’accessibilità e la riservatezza degli atti e delle offerte, consentendo oscuramenti motivati da esigenze di segretezza tecnica o commerciale. Nella sentenza è rilevante poiché la ricorrente si lamentava dell’occultamento integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria: il TAR ricorda che le regole di accesso e oscuramento sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 35 e 36.

Articolo 36

È il perno della decisione: stabilisce le regole procedurali e processuali sull’accesso agli atti di gara, imponendo la comunicazione digitale degli esiti e delle parti oscurate e fissando il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare l’oscuramento o il diniego di accesso. Il TAR Molise applica la norma in modo restrittivo per garantire celerità e certezza, dichiarando irricevibile la domanda di accesso della ricorrente perché tardiva rispetto al prescritto termine.

Articolo 62

L’articolo 62 è pertinente al quadro fattuale del caso e viene citato per giustificare la legittimazione del Comune di Ripalimosani quale centrale di committenza ausiliaria per la stazione appaltante GRIM Scarl, non qualificata ex lege. Serve a chiarire la legittima delega delle funzioni di committenza e la validità della procedura svolta dal Comune sulla base della centralizzazione degli acquisti pubblici.

Articoli di riferimento