24/06/2026
Art. 95Art. 98

Appalto lavori di messa in sicurezza: rigetto del ricorso per presunto collegamento tra offerte concorrenti e legittimità della convenzione di avvalimento

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Molise ha respinto il ricorso con cui la Angelone Costruzioni S.r.l. contestava l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Forlì del Sannio alla ditta GS Edilizia S.r.l. La ricorrente sosteneva l’esistenza di un illegittimo collegamento sostanziale tra GS Edilizia e un’altra partecipante (DEA Costruzioni), chiedendone l’esclusione, e impugnava la validità della convenzione di avvalimento tra Comune e Commissario di Governo, ritenendola adottata da organo incompetente. Il TAR ha ritenuto infondato il sospetto di unico centro decisionale tra le due imprese e ha giudicato regolare la procedura di ratifica della convenzione. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti e improcedibile il ricorso incidentale. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina due principali censure: (1) l’asserita esistenza di un unico centro decisionale tra GS Edilizia e DEA Costruzioni, che avrebbe imposto la loro esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 36/2023; (2) la presunta illegittimità della convenzione di avvalimento tra il Comune e il Commissario di Governo per vizi di competenza. Sulla prima questione, il TAR rileva che la normativa prevede l’esclusione dalla gara solo in presenza di chiari e gravi indizi di collegamento sostanziale e non sulla base di mere somiglianze testuali tra le offerte, come avviene sovente per prassi professionale. Nel caso concreto, la ricorrente non ha provato alcun concreto legame personale, societario o commerciale tra le due imprese, né sono emersi elementi univoci o gravi dalle valutazioni dei commissari di gara. Sulla seconda questione, il TAR ha ritenuto che la ratifica della convenzione di avvalimento da parte della Giunta comunale sana qualsiasi vizio di incompetenza relativa, non trattandosi di riserva specifica in capo al Consiglio comunale. La mancata iscrizione in bilancio comunale dei fondi non determina la nullità della gara, trattandosi di risorse del Commissario di Governo e della possibilità di regolarizzazione contabile postuma prevista dalla legge. I motivi aggiunti vengono dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, perché la loro eventuale accoglienza avrebbe impedito anche la futura indizione della gara. Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata GS Edilizia S.r.l., che chiedeva l’esclusione di Angelone Costruzioni, è dichiarato improcedibile a seguito del rigetto del ricorso principale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 95

L'articolo 95, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 è stato invocato dalla ricorrente principale come base normativa per chiedere l’esclusione dalla gara delle imprese GS Edilizia e DEA Costruzioni, sostenendo un unico centro decisionale tra esse. Il TAR chiarisce che la norma impone un accertamento sostanzialistico e non automatismi ispettivi: l’esclusione può avvenire solo in presenza di gravi e concreti indizi di collegamento tra le offerte, quali legami personali, societari o accordi fraudolenti, che nel caso di specie non sono stati riscontrati. La semplice somiglianza tra le offerte tecniche, anche se significativa, non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 95 per l’esclusione, in assenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti.

Articolo 98

L’articolo 98 viene richiamato nel ricorso incidentale dalla controinteressata per contestare la sussistenza di gravi illeciti professionali da parte della ricorrente principale, Angelone Costruzioni S.r.l. La disposizione richiede la prova di un comportamento fraudolento, dolo, inadempienze contrattuali o reati gravi ai fini dell’esclusione. Tuttavia, il TAR non rileva nella posizione di Angelone Costruzioni elementi di così grave disvalore da motivarne l’esclusione per illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98, e il ricorso incidentale viene quindi dichiarato improcedibile a seguito del rigetto del ricorso principale.

Articoli di riferimento