01/04/2026
Art. 19Art. 62Art. 99Art. 100

Esclusione da gara per mancata dimostrazione del requisito di "modalità puntuale" nel servizio di raccolta rifiuti – Rigetto ricorso RTI Iseda S.r.l.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia – Catania ha rigettato il ricorso proposto da Iseda S.r.l. e RTI avverso l’esclusione da una procedura di gara suddivisa in due lotti, concernente servizi di igiene urbana. L’esclusione è stata motivata dalla mancata dimostrazione, da parte del RTI, del requisito tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis: aver effettuato in passato un servizio di raccolta differenziata “porta a porta” con “modalità puntuale”, come definita dal D.M. 20 aprile 2017. Il TAR ha ritenuto corretta la valutazione della stazione appaltante, evidenziando che le certificazioni prodotte dal RTI non dimostravano l’attuazione concreta di tale modalità (che richiede, oltre all’identificazione tramite RFID, anche la misurazione e la registrazione dei conferimenti ai fini tariffari). La sola distribuzione di kit RFID non è stata considerata sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto perché infondato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della corretta interpretazione e prova del requisito di capacità tecnica richiesto dalla documentazione di gara per partecipare a una gara pubblica relativa alla gestione dei rifiuti urbani. Il disciplinare imponeva, fra i requisiti, l’aver svolto almeno un servizio di raccolta 'porta a porta' con 'modalità puntuale', secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20.4.2017 (identificazione univoca dell’utenza, misurazione dei conferimenti e tariffazione puntuale). La ricorrente aveva prodotto certificazioni che attestavano la realizzazione di servizi porta a porta e la fornitura di kit dotati di RFID, ritenendo ciò sufficiente. Il TAR ha invece sottolineato che il requisito si riferisce a una modalità organizzativa complessa che implica anche la misurazione dei rifiuti conferiti e la registrazione delle esposizioni ai fini della tariffazione, come emerge sia dal d.m. 2017 che dalla normativa di riferimento. L’assenza nelle certificazioni prodotte di riferimenti diretti a tali aspetti (es. misurazione, tariffazione puntuale, deliberazione consiliare) giustifica l’esclusione. È stata esclusa la necessità di dichiarazione sostitutiva, ma la documentazione fornita non è stata ritenuta idonea a provare il possesso del requisito. La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il rispetto formale non è sufficiente: occorre la prova sostanziale dell’esperienza richiesta, secondo i criteri della lex specialis e del codice dei contratti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 19

L’articolo 19 viene richiamato nel contesto dell’organizzazione e della digitalizzazione delle procedure di gara e delle attività delle centrali di committenza, in particolare riguardo agli adempimenti digitali e alla gestione delle piattaforme, richiamati per giustificare la struttura regionale competente e l’operatività della Centrale unica di committenza.

Articolo 62

L’articolo 62 è citato per delineare la legittimazione, la funzione e l’organizzazione della Centrale unica di committenza regionale e delle sue articolazioni (come l’URC ex UREGA), in quanto soggetti qualificati alla gestione delle gare d’appalto per conto delle SRR e dei Comuni, anche per servizi complessi come la gestione integrata dei rifiuti.

Articolo 99

L’articolo 99 è stato invocato dalla parte ricorrente per sostenere che la verifica dei requisiti doveva basarsi sulle informazioni e certificazioni effettivamente prodotte, e non esigere formalità ulteriori come dichiarazioni sostitutive non richieste dalla legge di gara. Il TAR ne ha confermato il rilievo, ma ha concluso che la documentazione presentata non dimostrava sostanzialmente il possesso del requisito tecnico richiesto.

Articolo 100

L’articolo 100 è centrale nella motivazione del TAR: disciplina i requisiti di ordine speciale (capacità tecnica e professionale) che le imprese devono possedere per partecipare alle gare pubbliche. La sentenza applica tale disposizione con attenzione al principio di effettività e proporzionalità, ribadendo che la capacità tecnica va provata in modo sostanziale e in relazione a quanto richiesto dalla lex specialis, non bastando dimostrazioni generiche ma dovendo emergere la concreta esperienza in servizi di 'modalità puntuale'.

Articoli di riferimento