Illegittimità dell’applicazione del criterio 'assoluto' per la determinazione della soglia di anomalia e obbligo di calcolo secondo il blocco unitario nella gara del Comune di Catania (TAR Catania, Sez. I, 27 maggio 2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha accolto il ricorso di Sicil Tecno Plus S.r.l., annullando i provvedimenti di aggiudicazione a favore di Beton Mix S.r.l. riguardanti la gara per la riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania. Il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante aveva illegittimamente applicato il cosiddetto 'criterio assoluto' nella determinazione della soglia di anomalia, computando separatamente offerte di pari ribasso (anziché secondo il criterio del 'blocco unitario', che le considera come unica offerta in sede di 'taglio delle ali'), in violazione della lex specialis e della normativa vigente. Viene ordinata la rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo corretto, con la conseguente rivalutazione delle offerte, e viene respinta ogni ulteriore domanda (inefficacia del contratto e risarcimento danni). Le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il corretto metodo di calcolo della soglia di anomalia nelle gare aggiudicate col criterio del prezzo più basso, ai sensi del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023). Il punto centrale è se, nel calcolare il 10% delle offerte (le 'ali') da escludere per individuare la soglia di anomalia, debba essere adottato il criterio 'assoluto' (conteggiando separatamente tutte le offerte di pari ribasso) o quello del 'blocco unitario' (accantonando come un’unica offerta tutte quelle di pari ribasso ricadenti nelle ali). Il TAR, richiamando il testo dell’allegato II.2 metodo A e il precedente orientamento dell’Adunanza Plenaria, ha stabilito che la normativa vigente impone il blocco unitario. L’erroneo operato del Comune (che aveva utilizzato il criterio assoluto, favorito da impostazioni di piattaforma informatica non espressamente volute dalla stazione appaltante e non richiamate nella lex specialis) ha inciso illegittimamente sull’esito della gara. In rito, il TAR esclude l'inammissibilità per tardività, mancanza di interesse e omessa impugnazione della lex specialis o della scheda informativa (non costituente parte degli atti di gara). Nel merito, accerta la violazione del metodo di calcolo e ordina la rinnovazione della selezione nel rispetto dei principi conformativi stabiliti. Non si pronuncia sull’inefficacia del contratto (non risultando stipulato) né su altre domande risarcitorie.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è citato poiché la gara oggetto di ricorso era un appalto di importo inferiore alla soglia europea e, pertanto, soggetto alle regole semplificate di affidamento e alle modalità di aggiudicazione (minor prezzo) previste proprio dall’art. 50. Il TAR conferma che l’aggiudicazione doveva avvenire secondo i criteri e le regole procedurali del codice, ivi compresi i criteri di esclusione automatica delle offerte anomale previsti in combinato con l’articolo 54.
Lo snodo della controversia ruota attorno alla corretta applicazione dell’articolo 54, che disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia. Il TAR chiarisce che il metodo da utilizzare (tra quelli previsti nell’allegato II.2) deve essere indicato negli atti della gara e seguito conformemente: nel caso concreto, il Comune aveva prescelto il metodo A ma ne aveva travisato l’applicazione, utilizzando il criterio assoluto anziché il blocco unitario. Il Tribunale ribadisce che la disposizione impone il rispetto della lex specialis e dell’interpretazione consolidata, a tutela della par condicio e della legalità.
L’articolo è richiamato per individuare con esattezza quali documenti costituiscono la lex specialis della gara (bando, disciplinare, capitolato, ecc.) e per escludere che atti meramente informativi o di semplice impostazione tecnica della piattaforma (come la 'scheda informativa' della piattaforma digitale) possano integrare o modificare la disciplina della gara. Solo gli atti espressamente formalizzati dalla stazione appaltante possono regolare la procedura e il metodo di calcolo della soglia di anomalia.
La norma è evocata in riferimento al principio di 'invarianza' delle offerte e della soglia di anomalia dopo l’aggiudicazione, a tutela della stabilità delle graduatorie e della concorrenza. Il TAR precisa che tale principio non vale a precludere il sindacato giurisdizionale sull’errata applicazione dei criteri matematici di calcolo della soglia: è sempre ammissibile la correzione della modalità di determinazione della soglia, laddove questa sia avvenuta in violazione delle regole di legge e della lex specialis.



