Rigetto dei ricorsi contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di ausili tecnici da parte dell’ASP di Messina
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha rigettato i ricorsi presentati da Ferrero Med s.r.l. (quarta classificata) e Antares s.r.l. (seconda classificata) contro l’aggiudicazione della gara da parte dell’ASP di Messina a favore di Lartotecnica s.r.l., per la fornitura di servizi relativi agli ausili tecnici per disabili. Il tribunale ha escluso vizi gravi o macroscopiche irragionevolezze nelle valutazioni della commissione di gara e ha ritenuto infondate tutte le censure proposte sulle offerte delle prime tre classificate, nonché insussistenti i presupposti per l’esclusione o la ripetizione della procedura. Il ricorso è stato dichiarato infondato anche per la mancata soddisfazione della ‘prova di resistenza’, essendo Ferrero Med solo quarta in graduatoria e non risultando fondate le sue contestazioni sulle offerte di tutti i concorrenti che la precedevano.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina congiuntamente due ricorsi contro l’aggiudicazione della gara ASP Messina per la gestione degli ausili tecnici ai disabili. Ferrero Med, quarta classificata, mirava non solo all’annullamento dell’aggiudicazione a Lartotecnica s.r.l., ma anche all’esclusione della seconda (Antares) e della terza (Rivem) classificate, sostenendo che tutte avessero presentato offerte anomale e non conformi alla lex specialis e alla normativa del Codice degli Appalti (in particolare su sostenibilità economica, rispetto della clausola sociale, congruità del CCNL applicato, assunzione del personale, ecc). Antares, a sua volta, impugnava l’aggiudicazione in favore di Lartotecnica. Il TAR, richiamando il principio della ‘prova di resistenza’, spiega che un operatore classificatosi al quarto posto può avere interesse a ricorrere solo qualora dimostri l’esclusione legittima di tutti e tre i concorrenti che lo precedevano. Nel merito, il TAR condivide la discrezionalità tecnica della stazione appaltante in materia di verifica di anomalie delle offerte (art. 110), congruità dei CCNL e delle economie di scala e dei costi, e afferma che le valutazioni della commissione non sono affette da macroscopica irragionevolezza. La mancata indicazione del costo per il tecnico ortopedico, l’applicazione di CCNL diversi, la mancata dimostrazione immediata della sede operativa, la quantificazione ridotta dell’utile o dei costi generali e la gestione flessibile della clausola sociale sono tutti giudicati conformi alle norme (anche per via della necessità di contemperare clausole sociali e libertà di impresa). Inoltre, la procedura seguita per la verifica delle offerte anomale e la competenza della commissione giudicatrice sono state ritenute corrette, anche in relazione alle specifiche disposizioni del Codice degli Appalti. Alla luce di ciò, i ricorsi sono stati rigettati e le spese compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato in relazione alla procedura di aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di sistemi dinamici di acquisizione, sottolineando la regolarità della procedura seguita dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio.
Riguarda la c.d. clausola sociale: la contestazione sulla mancata assunzione del personale uscente è rigettata perché la clausola sociale, ex art. 57, deve essere applicata in modo elastico e non assoluto, per consentire agli operatori economici di valorizzare la propria organizzazione interna e la libertà d’impresa, in linea con la giurisprudenza e il testo normativo.
Disciplina la composizione e le funzioni della commissione giudicatrice e il suo ruolo di supporto nella verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ribadisce che la commissione può coadiuvare il responsabile unico del procedimento (RUP) in tale attività, e che non vi sono vizi di incompetenza quando presidente della commissione e RUP coincidono.
Rilevante nella parte in cui si affrontano le contestazioni sulle offerte economicamente anomale: il TAR ribadisce che la valutazione di congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta è riservata alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico, come previsto dall’articolo.



