04/06/2026

Obbligo della clausola di revisione prezzi nei contratti di appalto e riparto di giurisdizione sulle domande economiche

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio Triscelio contro il Commissario Straordinario e i Ministeri per difetto di legittimazione passiva. Ha altresì dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alle domande relative all'applicazione dell’adeguamento straordinario prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, stabilendo che la controversia spetta al giudice ordinario. Ha invece accolto la domanda di accertamento circa l’obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi ex art. 29, co. 1, lett. a) D.L. 4/2022 nel contratto di appalto stipulato tra Consorzio e RFI, riconoscendo la natura imperativa di tale norma e la necessaria eterointegrazione del contratto in caso di omissione. Le spese di lite sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra su tre profili principali: 1) il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali e del Commissario Straordinario, poiché la fase di esecuzione dell’appalto e la gestione della revisione prezzi spettano esclusivamente a RFI in veste di stazione appaltante; 2) il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con attribuzione delle questioni riguardanti il diritto soggettivo all’adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 all’AGO, mentre la domanda relativa all’inserimento della clausola revisionale, come obbligo contrattuale derivante dalla lex specialis, resta nell’alveo della giurisdizione esclusiva amministrativa (art. 133 c.p.a.); 3) sul merito, il TAR riconosce che l’inserimento della clausola di revisione prezzi è obbligatorio per legge (art. 29, co. 1, lett. a) D.L. 4/2022) e che la sua omissione comporta la sostituzione automatica della clausola mancante con la norma imperativa, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Pertanto, il contratto si integra ex art. 1339 c.c. anche in assenza dell’espresso inserimento della clausola revisionale.