Annullamento dell'esclusione dalla gara per decorrenza del termine triennale relativo a illecito professionale non definitivo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara di appalto comunale a causa della sussistenza di un illecito professionale grave accertato con sentenza penale non definitiva. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo trascorso più di tre anni dalla misura cautelare personale applicata al socio unico, il motivo di esclusione non fosse più valido, e che la stazione appaltante non avesse motivato adeguatamente l'esclusione né potesse far decorrere il termine triennale dalla data di acquisizione del provvedimento cautelare, poiché la ricorrente lo aveva correttamente dichiarato. Per questo ha annullato il provvedimento di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta interpretazione degli istituti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che regolano le cause di esclusione non automatica. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che un illecito professionale grave accertato da una sentenza penale non definitiva può giustificare l'esclusione dalla gara solo per un periodo di tre anni, decorso il quale l'affidabilità dell'operatore si considera recuperata. Tale periodo decorre dalla data di applicazione della misura cautelare personale, se antecedente all'esercizio dell'azione penale – in questo caso il 10 agosto 2020 – e non dalla data in cui la stazione appaltante ha preso conoscenza del provvedimento, a meno che l'operatore non abbia omesso la comunicazione obbligatoria. Poiché la ricorrente aveva dichiarato l'esistenza della sentenza di condanna, non si può sanzionare lo slittamento della decorrenza del termine. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante non ha adempiuto al necessario obbligo motivazionale previsto dalla normativa per le esclusioni non automatiche. Alla luce di ciò, la motivazione dell’esclusione appare insufficiente e la misura illegittima. La sentenza conferma la necessità di un'applicazione rigorosa e proporzionata delle cause di esclusione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di ragionevolezza imposti dal Codice e dalla giurisprudenza europea.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 è stato applicato per individuare la causa di esclusione non automatica fondata su un illecito professionale grave che rende dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico. La stazione appaltante si è basata su tale norma per giustificare l’esclusione dell’impresa dalla gara in ragione della sentenza penale non definitiva nei confronti del socio unico.
L’articolo 96 è stato interpretato per stabilire il termine triennale di rilevanza dell’illecito professionale ai fini dell’esclusione dalla gara, che decorre dalla data della misura cautelare personale se antecedente all’esercizio dell’azione penale. La norma ha inoltre previsto l’onere di comunicazione da parte dell’operatore e la possibilità che, in caso di omissione, il termine triennale decorra dalla data in cui la stazione appaltante acquisisce l’atto. Nel caso, il Tribunale ha escluso lo spostamento del termine in quanto la ricorrente ha correttamente comunicato la sentenza, annullando così l’esclusione.



