Esclusione da gara per mancata autodichiarazione di iscrizione alla white list: legittimità e applicazione dei principi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia-Catania ha respinto il ricorso della Farel Impianti s.r.l., esclusa da una gara d’appalto per lavori pubblici in quanto non ha prodotto l’autodichiarazione di iscrizione alla white list prefettizia, richiesta dalla lex specialis. La società aveva presentato solo la domanda di rinnovo dell’iscrizione, scaduta da tempo, senza fornire prova del possesso attuale del requisito né in fase di offerta né dopo il soccorso istruttorio. Il giudice ha ritenuto corretta l’esclusione, sottolineando che la “mera domanda” non equivale all’effettiva iscrizione, che è invece requisito generale inderogabile per partecipare a gare relative ad attività a rischio infiltrazione mafiosa. È risultata legittima la clausola del disciplinare che richiedeva l’autodichiarazione e il rispetto della disciplina codicistica sulla tassatività delle cause di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha motivato la sua decisione affermando che il requisito dell’iscrizione alla white list, per attività rientranti nell’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, è elemento sostanziale inderogabile previsto sia dalla legge sia dal Codice degli appalti. Non è sufficiente aver presentato domanda di rinnovo: solo l’iscrizione effettiva produce effetti giuridici. La lex specialis, richiedendo l’autodichiarazione di possesso del requisito, non impone un aggravio irragionevole ma realizza un approccio sostanzialistico e semplificato, conforme al principio del risultato (art. 1 del codice). L’articolo 10 (tassatività delle cause di esclusione) non è violato, poiché l’esclusione per mancata iscrizione alla white list si fonda su una causa tipica di legge e codice (art. 94). Il TAR sottolinea come anche la procedura di soccorso istruttorio non possa sopperire alla carenza sostanziale del requisito, né il documento prodotto dalla ricorrente era adeguato a comprovare la tempestività e validità della domanda di iscrizione. In conclusione, la stazione appaltante ha legittimamente escluso la ricorrente per carenza di un requisito generale previsto dalla normativa antimafia e dalla disciplina di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato richiamato per affermare la coerenza della clausola della lex specialis che richiede l’autodichiarazione: la richiesta garantisce semplificazione degli adempimenti e valorizza il possesso sostanziale dei requisiti effettivi, favorendo la competitività e il buon andamento della gara nel rispetto della legalità.
L’articolo è stato interpretato per escludere che la clausola sulla white list introduca una causa di esclusione atipica: la mancata iscrizione nella white list è una causa tipica stabilita dalla legge e richiamata dal codice (art. 94), rientrando dunque tra le esclusioni tassative legittime previste dal codice.
L’articolo sul soccorso istruttorio è stato applicato nella fase procedimentale, ove la stazione appaltante ha concesso alla ricorrente la possibilità di integrare la documentazione mancante. Tuttavia, il soccorso istruttorio non può supplire alla mancanza del requisito sostanziale (effettiva iscrizione), né la documentazione tardivamente prodotta dalla ricorrente era sufficiente a colmarla. La mancata produzione dell’autodichiarazione entro i termini comporta, pertanto, la legittima esclusione.



