Sentenza TAR Sicilia: gara per servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria – verifica criteri valutativi e obblighi su CCNL e sicurezza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia - Catania ha esaminato numerosi ricorsi (principale, incidentali e motivi aggiunti) riguardanti la gara, indetta dall’ASP Messina, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione. Medicasa Italia S.p.A. (ricorrente principale) ha contestato l’aggiudicazione ritenendo viziata la valutazione dei punteggi, la verifica dei costi di sicurezza e il rispetto della normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro. Il TAR ha respinto la maggior parte delle doglianze, stabilendo che i punteggi tecnici erano, salvo un unico subcriterio, correttamente attribuiti e che non vi erano vizi sulle valutazioni di congruità dei costi di sicurezza e sull’assolvimento degli obblighi CCNL, tranne che per la posizione della stessa Medicasa. Ha accolto parzialmente il ricorso di Medicasa solo per la rivalutazione del punteggio attribuito al subcriterio B1 (numero di operatori), mentre ha accolto il ricorso incidentale di Finisterre, ordinando alla stazione appaltante di procedere alla verifica della dichiarazione di equivalenza tra CCNL richiesta a Medicasa. La posizione di Home Medicine, primo classificato, è rimasta intatta. La gara sarà parzialmente rinnovata nei rapporti tra Medicasa e Finisterre limitatamente al subcriterio contestato e subordinata alla verifica CCNL.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una complessa vicenda di gara pubblica, nella quale più concorrenti hanno contestato la regolarità delle procedure e delle valutazioni operate dalla stazione appaltante. Il TAR ricostruisce, secondo i principi di diritto e la normativa vigente, l’applicazione dei criteri di valutazione disciplinati dalla lex specialis di gara, in particolare per quanto riguarda la generazione e assegnazione dei punteggi tecnici, la correttezza della valutazione dei costi di sicurezza e la regolarità dell’indicazione e verifica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati dalle imprese concorrenti.
In sintesi, il Tribunale:
- Ha rigettato la tesi della ricorrente Medicasa secondo cui i costi indicati dai primi classificati per la sicurezza fossero incongrui e quindi causa di automatica esclusione, chiarendo che tali oneri variano secondo la struttura aziendale e possono dar luogo a esclusione solo se la sottostima ne renda l’offerta globalmente irrealizzabile.
- Ha escluso che fosse necessaria una motivazione discorsiva ulteriore, oltre a quella numerica, nei giudizi tecnici della commissione, in quanto la lex specialis prevedeva già criteri e subcriteri con relative scale di punteggio sufficientemente articolate a garantire trasparenza e sindacabilità.
- Ha riconosciuto fondata la censura relativa all’attribuzione del punteggio sul subcriterio “numero di operatori” (B1) tra Medicasa e Finisterre, disponendo una rivalutazione limitata a tale aspetto.
- Ha accolto il ricorso incidentale di Finisterre, ritenendo che la stazione appaltante dovesse effettuare, come fatto per altri concorrenti, la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL prodotta da Medicasa. Solo in caso di esito favorevole della verifica la graduatoria potrà essere riformulata.
- Ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Home Medicine (primo classificato), in quanto la sua posizione non è stata intaccata dalla rivalutazione disposta per le altre posizioni.
In diritto, la sentenza rafforza l’orientamento secondo cui le commissioni di gara, nella valutazione delle offerte tecniche, devono attenersi strettamente ai parametri fissati dalla lex specialis, non potendo introdurre criteri diversi o ulteriori, e demanda la verifica della sussistenza delle tutele CCNL equivalenti alla fase successiva all’aggiudicazione, secondo le specifiche procedure previste dal Codice appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è stato richiamato per la disciplina relativa all’accesso agli atti di gara e, in particolare, per la trasparenza e la tempistica di pubblicazione delle offerte tecniche e della documentazione amministrativa collegata all’aggiudicazione. La sentenza esplicita come la stazione appaltante abbia rispettato la procedura di comunicazione e successiva pubblicazione prevista dalla norma, respingendo le doglianze della ricorrente circa l’illegittimità della tempistica seguita.
L’articolo 108, concernente i criteri di aggiudicazione, è centrale nella valutazione delle doglianze sulla congruità e trasparenza dei criteri tecnici e delle modalità di attribuzione dei punteggi nelle offerte, compresi i subcriteri e la determinazione dei range di punteggio. È stato invocato anche per la corretta indicazione e valutazione degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera. Il TAR ha richiamato i principi di quest’articolo per affermare la sufficienza della motivazione numerica dei giudizi e la legittimità di utilizzo di coefficienti variabili, ritenendo il sistema di valutazione conforme alla normativa di settore.
L’articolo 110, sulle offerte anormalmente basse, è stato chiamato in causa rispetto alla pretesa esclusione dei concorrenti con costi di sicurezza giudicati (da Medicasa) sottostimati. Il TAR ha ribadito che la valutazione circa la congruità degli oneri di sicurezza va fatta caso per caso, considerando l’organizzazione dell’operatore economico, e che la sottostima può portare a esclusione solo se tale anomalia rende l’offerta nel complesso irrealizzabile. Il Tribunale ha riconosciuto che la stazione appaltante non era obbligata ad escludere d’ufficio le offerte in presenza di meri scostamenti numerici e che non vi era prova che la sottostima contestata determinasse l’irrealizzabilità dell’offerta.



