07/01/2026
Art. 3Art. 50Art. 56Art. 65Art. 68Art. 101

Illegittimità della Manca Valutazione Cumulativa dei Requisiti nei RTP nelle Gare d’Appalto per Servizi Legali: Accoglimento del Ricorso contro il Comune di Taormina

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Catania ha accolto il ricorso di un Raggruppamento Temporaneo Professionisti (RTP) contro il Comune di Taormina, che aveva escluso la valutazione cumulativa dei requisiti tecnici e professionali dei membri del RTP in una procedura di affidamento di assistenza legale, attribuendo invece i punteggi solo ai singoli partecipanti. Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di previsioni specifiche nella lex specialis, prevale il principio generale della cumulabilità dei requisiti nei raggruppamenti previsto dal Codice degli Appalti, annullando gli atti di aggiudicazione e imponendo una nuova valutazione che tenga conto della sommatoria dei titoli posseduti dal RTP.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione dell’interpretazione delle regole applicabili ai raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) nelle gare pubbliche per servizi legali. Il Comune di Taormina, pur ammettendo la partecipazione dei RTP alla procedura di affidamento, ha assegnato i punteggi tecnici solo sulla base dei requisiti dei singoli componenti, non considerando la possibilità che i requisiti potessero essere cumulati tra i membri del raggruppamento. Il TAR ha ritenuto erronea questa interpretazione, sottolineando che secondo l’art. 68 del Codice degli Appalti i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere valutati cumulativamente tra i membri dell’RTP, salvo diversa e chiara previsione nella legge di gara. Non risultando tale previsione, l’operato del Comune è risultato viziato per violazione dei principi di accesso al mercato, favor partecipationis e parità di trattamento. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati, ordinando una nuova valutazione che consideri la sommatoria dei requisiti. La decisione non si è pronunciata sulla richiesta di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato, poiché non sussisteva certezza su tale circostanza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

È stato invocato il principio dell’accesso al mercato, che prevede la massima apertura possibile delle gare pubbliche a tutti gli operatori economici in condizioni di parità, vietando restrizioni ingiustificate e interpretazioni restrittive delle norme di gara. Il TAR ribadisce che la valutazione cumulativa favorisce la partecipazione e la concorrenza.

Articolo 50

Richiamato dal ricorrente, l'articolo disciplina le procedure di affidamento nelle gare sotto soglia, in cui ricadeva la procedura di affidamento per servizi legali oggetto di controversia. La sentenza riconosce che anche in queste procedure occorre rispettare i principi generali del Codice, tra cui trasparenza e concorrenza.

Articolo 56

È stato richiamato per argomentare che, pur essendo i servizi legali assoggettati a un regime particolare, i principi generali di concorrenza e partecipazione previsti per gli appalti nei settori ordinari rimangono applicabili, salvo specifiche deroghe che nel caso di specie non sono emerse dalla lex specialis.

Articolo 65

Richiamato in riferimento alla legittimazione del RTP a partecipare quale operatore economico, confermando che raggruppamenti temporanei tra professionisti possono validamente concorrere alle gare pubbliche, secondo le modalità e i requisiti previsti dal Codice.

Articolo 68

Costituisce la norma cardine della decisione. Il TAR afferma che, in assenza di previsioni specifiche e restrittive nella lex specialis di gara, le capacità tecniche e professionali dei componenti un RTP devono essere considerate cumulativamente, al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico, in linea con il favor partecipationis e la platea più ampia di concorrenti.

Articolo 101

Invocato dai ricorrenti per sostenere che, anche qualora vi fossero state irregolarità formali nella presentazione dei titoli dei singoli membri, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione documentale, invece di escludere la valutazione del RTP o non attribuire il relativo punteggio.

Articoli di riferimento