07/10/2024
Art. 94Art. 95Art. 98

Annullamento dell’esclusione dalla gara per assenza di contraddittorio nel procedimento di esclusione per illecito professionale grave

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso di Medi Appalti S.r.l. annullando il provvedimento del Comune di Catania che aveva escluso la società dalla gara per la realizzazione di un parco giochi innovativo e aveva revocato la procedura. L’esclusione si basava su una richiesta di rinvio a giudizio per un reato grave contestato al legale rappresentante della società. Il Tribunale ha ritenuto che l’esclusione non potesse essere automatica e che l’Amministrazione avrebbe dovuto garantire il contraddittorio, cioè un confronto con la società prima di escluderla. Inoltre, il provvedimento di esclusione è stato adottato prima che la società fosse formalmente informata della richiesta di rinvio a giudizio, rendendo impossibile dichiarare la circostanza come preteso dalla stazione appaltante. La decisione di indire una nuova gara è stata anch’essa annullata. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o improcedibili.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza sottolinea che l’esclusione di un operatore economico da una gara per illecito professionale grave, previsto come causa non automatica di esclusione dal Codice degli Appalti, richiede una motivazione puntuale e che la decisione sia frutto di una istruttoria completa, che comprenda un contraddittorio con l’operatore stesso. Nel caso di specie, il Comune di Catania ha escluso Medi Appalti S.r.l. sulla base di una richiesta di rinvio a giudizio notificata dopo l’adozione del provvedimento, senza garantire il confronto con la società. La normativa richiede che la stazione appaltante valuti l’incidenza dell’illecito professionale sull’affidabilità del concorrente attraverso mezzi di prova adeguati e proceda con trasparenza e completa istruttoria. L’assenza del contraddittorio ha quindi ingiustamente pregiudicato l’azienda, giustificando l’annullamento del provvedimento e la ripetizione della gara. La pronuncia conferma anche che l’omessa dichiarazione di fatti non ancora noti al concorrente non può essere sanzionata. In conclusione, la sentenza ribadisce i principi procedurali e sostanziali che regolano le esclusioni per illecito grave, tutelando il diritto di difesa degli operatori economici nelle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica, ma nella sentenza si sottolinea che il caso in esame non rientra tra queste cause automatiche di esclusione, poiché riguarda un illecito professionale grave previsto come causa non automatica (art. 95). È quindi necessario un approfondito esame e contraddittorio prima di escludere un operatore economico.

Articolo 95

L’articolo 95 è centrale perché chiarisce che l’esclusione per illecito professionale grave non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale e motivata da parte della stazione appaltante. La sentenza evidenzia che il Comune avrebbe dovuto assicurare il contraddittorio e un’istruttoria approfondita prima di escludere la ricorrente sulla base della contestata commissione di un reato, in conformità a quanto previsto da questo articolo.

Articolo 98

L’articolo 98 definisce il grave illecito professionale e i mezzi di prova adeguati per dimostrarlo, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio. La sentenza fa specifico riferimento a questo articolo per valutare la legittimità del provvedimento di esclusione, sottolineando che il Comune ha utilizzato la richiesta di rinvio a giudizio come mezzo di prova, ma non ha garantito un contraddittorio né una motivazione sufficiente, come invece richiede questo articolo, soprattutto nei commi che impongono la valutazione degli elementi e la motivazione del provvedimento.

Articoli di riferimento