Improcedibilità del ricorso per accesso agli atti in fase esecutiva di appalto: la necessità di impugnare il nuovo diniego espresso dell’Amministrazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Catania ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso dalla società Geotech Engineering s.r.l. per ottenere l’accesso agli atti riguardanti la fase esecutiva di un appalto comunale (installazione e collaudo di fototrappole), perché, nel corso del giudizio, il Comune ha risposto all’istanza di accesso con una nota esplicita. Questa nota costituiva un nuovo provvedimento amministrativo che avrebbe dovuto essere impugnato mediante motivi aggiunti. Non essendo ciò avvenuto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha compensato le spese di lite, ritenendo la vicenda peculiare.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha analizzato la richiesta di accesso agli atti avanzata dall’ex secondo classificato in una gara pubblica per servizi di videosorveglianza. Dopo una prima fase di silenzio dell’Amministrazione, questa ha rilasciato un riscontro parziale tramite una nota scritta, spiegando di non poter consegnare tutta la documentazione richiesta. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti esecutivi di gara anche ai concorrenti non aggiudicatari, purché fondato su un interesse concreto legato ad eventuali inadempimenti dell’aggiudicatario. Tuttavia, la risposta (nota 20/03/2026) del Comune ha sostituito il silenzio-diniego, costituendo un provvedimento lesivo che avrebbe dovuto essere impugnato con motivi aggiunti. L’omessa impugnazione ha determinato l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR, inoltre, ha respinto le eccezioni di inammissibilità basate sull’asserita natura esplorativa dell’istanza e sulla mancata impugnazione dell’aggiudicazione della gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 35 del D.lgs. 36/2023 è stato invocato dalla società ricorrente a fondamento della propria istanza di accesso, riferita sia alla fase di affidamento che a quella esecutiva del contratto pubblico. Il TAR richiama il principio per cui i partecipanti alla gara hanno diritto di accesso agli atti anche in fase esecutiva, specie se sussiste un interesse difensivo concreto (ad es., per verificare eventuali inadempimenti dell’aggiudicatario). L’art. 35 viene interpretato alla luce della giurisprudenza che legittima l’accesso anche per la fase esecutiva, salvo limiti per la tutela di segreti tecnici/commerciali o per finalità puramente esplorative non collegate a un interesse attuale.
L’art. 116 del D.lgs. 36/2023, che disciplina il collaudo e la verifica di conformità nei contratti pubblici, viene menzionato in relazione alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la documentazione relativa alle verifiche e ai collaudi effettuati dal Comune sulla fornitura delle fototrappole. Il riferimento all’art. 116 serve a sottolineare l’interesse della ricorrente a controllare l’effettiva conformità dell’esecuzione rispetto all’offerta presentata in gara.



