Esclusione per elusione del principio di rotazione in procedura negoziata di appalto per servizi di pulizia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania ha respinto il ricorso di Prisma S.r.l. che contestava la propria esclusione da una gara per servizi di pulizia al Museo regionale interdisciplinare di Messina. L'esclusione è stata motivata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stazione appaltante, ritenendo che Prisma S.r.l., neocostituita e legata da rapporti societari e familiari con il gestore uscente ESG S.r.l., avesse eluso il principio di rotazione previsto dal Codice dei contratti pubblici. Tale principio mira a evitare il consolidarsi di posizioni privilegiate e a garantire la concorrenza. Il Tribunale ha ritenuto fondati gli indizi di collegamento tra le società e legittima l’esclusione basata su una valutazione complessiva degli elementi di fatto e di diritto, rigettando le argomentazioni difensive della ricorrente. È stata altresì confermata la competenza del TAR Sicilia e dichiarata l’inammissibilità del ricorso contro il parere non vincolante dell’ANAC.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza il caso di una procedura negoziata in cui una società neocostituita, Prisma S.r.l., risultava aggiudicataria ma successivamente esclusa per violazione del principio di rotazione sancito dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. Tale principio vieta l’affidamento consecutivo ad operatori riconducibili al gestore uscente per evitare il consolidamento di posizioni monopolistiche e favorire la concorrenza. L’ANAC, tramite un parere non vincolante, ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente fosse un'elusione fraudolenta del principio di rotazione, considerata la stretta parentela e partecipazione societaria tra i soci e amministratori delle due imprese, la nuova costituzione della ricorrente in prossimità dell’indizione della gara e la sostanziale sovrapposizione tecnica nelle offerte presentate. La stazione appaltante ha adottato l’esclusione della ricorrente in conformità a tale parere. Il Tribunale ha confermato la legittimità di tale esclusione basandosi su un giudizio di probabilità che valuta sintomi societari, familiari e tecnici come sufficiente prova di un unico centro decisionale, considerati idonei a ledere la concorrenza. Ha inoltre chiarito che il parere ANAC, non vincolante e non lesivo di per sé, è impugnabile solo insieme al provvedimento concreto che ne applica le indicazioni. La sentenza riafferma quindi l’importanza del principio di rotazione, interpretandolo come limite inderogabile nelle procedure negoziate con invito selettivo, salvo deroghe motivate secondo i criteri indicati dalla legge, non riscontrate nel caso specifico. Nonostante le deduzioni della ricorrente, la complessità del mercato e la partecipazione di pochi operatori non giustificano la deroga al principio. Infine, il Tribunale ha ritenuto garantito il contraddittorio nella fase precontenziosa e ha compensato le spese processuali data la complessità della materia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 49 è centrale nella sentenza ed è stato applicato per valutare la legittimità dell’esclusione della ricorrente basata sul principio di rotazione degli affidamenti nei contratti pubblici sotto soglia. La norma vieta l’affidamento consecutivo ad operatori economici riconducibili al gestore uscente per evitare posizioni di rendita e favorire la concorrenza. Il Tribunale ha interpretato la disposizione confermando che tale principio è inderogabile in procedure negoziate con invito selettivo, quale quella in esame, e che la pluralità di indizi raccolti indicanti un accordo tra società legate da rapporti societari e familiari configura un’elusione fraudolenta del principio, legittimando l’esclusione dall’appalto. Inoltre, sono state escluse le argomentazioni della ricorrente che invocavano una possibile deroga per struttura di mercato e scarsità di alternative, in quanto non adeguatamente dimostrate secondo i requisiti concorrenti previsti dal medesimo articolo.



