09/01/2026
Art. 76Art. 120

Illegittimità delle plurime proroghe tecniche di un contratto di appalto oltre i limiti previsti dalla lex specialis e dal Codice degli Appalti – Annullamento della pretesa di prosecuzione delle forniture agli stessi patti e condizioni originarie

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso di Air Liquide Medical Systems contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, annullando la delibera che disponeva l'ulteriore proroga della fornitura di dispositivi medici alle condizioni economiche del 2018, oltre il periodo massimo previsto dalla gara. Il TAR ha riconosciuto l’illegittimità delle proroghe 'tecniche' reiterate dall’amministrazione oltre quello consentito dalla lex specialis e dal Codice degli Appalti, affermando che non sussiste alcun obbligo per la società ricorrente di assicurare la fornitura per il periodo successivo alle scadenze contrattuali senza nuova negoziazione. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di obbligo in capo all’ASP di ricorrere ad una procedura negoziata 'ponte', ritenendola scelta discrezionale dell’amministrazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la proroga tecnica di un contratto pubblico è uno strumento eccezionale e temporaneo, da utilizzare solo se prevista nella documentazione di gara e per il tempo strettamente indispensabile per l’indizione e la conclusione di una nuova procedura di affidamento. La reiterazione di proroghe tecniche — non giustificata da circostanze oggettive e insuperabili e adottata in assenza di tempestive attività amministrative per l’avvio di una nuova gara — viola i principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità che regolano gli appalti pubblici. In questo caso, l’ASP aveva reiteratamente disposto proroghe unilaterali, fuori dai limiti previsti dalla lex specialis di gara (che consentiva solo una proroga di 6 mesi) e dal Codice degli Appalti (art. 106 vecchio codice e art. 120 nuovo codice), giustificandole con la necessità di predisporre una nuova gara, ma senza alcun progresso concreto. Il TAR ha annullato il provvedimento, riconoscendo l’insussistenza dell’obbligo della ricorrente di assicurare la fornitura alle vecchie condizioni, anche perché la prosecuzione è avvenuta di mero fatto e per evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali. La scelta se avviare una procedura negoziata 'ponte' resta nella discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 76

L’articolo 76 viene menzionato in relazione alla possibilità, astratta e subordinata a specifici presupposti, di affidamento diretto tramite procedura negoziata senza bando ('affidamento ponte'), nelle more dell’indizione di una nuova gara. Tuttavia, la sentenza afferma che l’obbligo per l’amministrazione di ricorrere a tale soluzione non è sindacabile dal giudice amministrativo, rientrando nell’ambito della discrezionalità amministrativa. L’articolo è quindi richiamato in senso ricognitivo, per escludere che la sua previsione si traduca in un obbligo azionabile in giudizio.

Articolo 120

L’articolo 120 è centrale nella decisione: esso disciplina la modifica e la proroga dei contratti pubblici in corso di esecuzione nel nuovo Codice degli Appalti, distinguendo tra 'opzioni di proroga' (previste da gara) e 'proroghe tecniche' (solo in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario). Il TAR rileva che nel caso concreto nessuna delle condizioni stringenti imposte dal comma 11 (proroga tecnica) o dalla disciplina generale può ritenersi integrata, e che la reiterazione delle proroghe adottate dall’amministrazione, in assenza di situazioni di eccezionale urgenza e in contrasto con la lex specialis, è illegittima, poiché di fatto elude la necessità di una nuova gara e le regole di concorrenza.

Articoli di riferimento