09/06/2025
Art. 110

Annullamento esclusione da gara per anomalia dell’offerta software: legittimità della concessione gratuita della licenza d’uso

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia sez. staccata di Catania ha annullato l'esclusione di Pluservice S.r.l. dalla procedura negoziata indetta da ATM S.p.A. per il noleggio di software e servizi qualificati nel trasporto pubblico, ritenendo illegittimo il provvedimento di esclusione per anomalia dell'offerta. L’esclusione era stata motivata dall’assenza di un costo di noleggio del software, considerato gratuito dall’offerente. Il Tribunale ha valutato che la gratuità della concessione della licenza d’uso software è compatibile con l’oggetto dell’appalto e che l’offerta di Pluservice, pur con ribasso elevato, era giustificata da elementi strutturali, organizzativi e economici, nonché da una rigorosa documentazione fornita dalla società. La motivazione dell’esclusione è risultata carente e irragionevole, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna alle spese a carico di ATM S.p.A.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della anomalia dell’offerta in una gara pubblica che coinvolge la fornitura di software e servizi correlati. ATM S.p.A. aveva escluso Pluservice S.r.l. perché la società offriva il software in noleggio senza inserire un costo specifico per tale noleggio, ritenendo quindi la proposta anomala e incompatibile con l’oggetto dell’appalto. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la verifica dell’anomalia ha natura discrezionale ma deve essere rigorosamente motivata, soprattutto quando comporta l’esclusione dell’offerente. Ha inoltre ribadito che la concessione gratuita di licenze software, soprattutto quando si tratta di prodotti già sviluppati e ammortizzati dall'impresa, è pratica nota e legittima, giustificata da ragioni economiche come l’acquisizione di know-how e la successiva valorizzazione commerciale. Pluservice ha dimostrato la congruità e sostenibilità dell’offerta attraverso una dettagliata documentazione, inclusi i costi del personale, dell’assistenza, hosting, e con evidenze di condizioni favorevoli interne. La motivazione addotta da ATM S.p.A. è stata considerata irragionevole e insufficiente, violando principi di parità di trattamento e trasparenza. Di conseguenza, il provvedimento di esclusione è stato annullato, ma il TAR non ha accolto la richiesta risarcitoria perché l’amministrazione dovrà riesaminare l’aggiudicazione e operare i controlli di rito. La sentenza conferma quindi l’importanza di un esame approfondito e motivato delle offerte anormalmente basse e riconosce la legittimità di forme atipiche di offerta come la concessione gratuita del software.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è il fulcro della controversia riguardante la verifica delle offerte anormalmente basse. ATM S.p.A. ha richiesto chiarimenti a Pluservice S.r.l. ai sensi di questo articolo per verificare la congruità e sostenibilità del ribasso elevato. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che le spiegazioni fornite da Pluservice erano adeguate e che l’amministrazione non ha motivato in modo esaustivo la ragione dell’esclusione basandosi su criteri previsti dall’articolo 110. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la gratuità del software, intesa come concessione della licenza già ammortizzata, è ammissibile e non può costituire ragione automatica di esclusione se debitamente giustificata. Pertanto, l’applicazione dell’articolo 110 nella fattispecie è stata ritenuta erronea e la relativa esclusione illegittima.

Articoli di riferimento