10/06/2026
Art. 59

Annullamento dell’adesione all’Accordo Quadro Consip da parte dell’A.R.N.A.S. 'Garibaldi' di Catania senza clausola di cedevolezza a favore della gara regionale per i servizi di pulizia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia - Catania ha annullato la delibera con cui l’A.R.N.A.S. 'Garibaldi' di Catania aveva aderito all’Accordo Quadro Consip per i servizi di pulizia senza inserire una clausola di cedevolezza che rendesse tale adesione temporanea e subordinata all’esito della gara regionale, imponendo all’Amministrazione di stipulare il contratto con l’aggiudicataria regionale (Rekeep S.p.A.) e dichiarando inefficace il contratto già stipulato con Dussmann Service S.r.l., subordinatamente alla stipula del nuovo contratto.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce la legittimità dell’adesione, in via temporanea e sussidiaria, da parte di enti del SSN a convenzioni-quadro Consip quando non è ancora ‘operativa’ una convenzione regionale. Tuttavia, il TAR precisa che tale adesione deve obbligatoriamente essere accompagnata da una clausola di cedevolezza che ne limiti gli effetti al tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio nelle more della gara regionale, in applicazione della normativa nazionale che attribuisce carattere prioritario alle gare regionali rispetto a quelle Consip. L’assenza di tale clausola rappresenta un vizio del provvedimento impugnato. Secondo il TAR, gli strumenti di revoca o recesso non sono idonei a garantire la certezza e la tempestività del ripristino della priorità regionale, mentre la clausola di cedevolezza risponde a tale esigenza. È stato escluso il difetto di istruttoria o motivazione nel provvedimento amministrativo dell’ente ospedaliero: la scelta di aderire a Consip era supportata da esigenze di continuità del servizio. L’annullamento della delibera e la dichiarazione di inefficacia del contratto con Dussmann hanno effetto subordinato: la continuità del servizio è garantita fino alla stipula del nuovo contratto con l’aggiudicataria regionale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 disciplina la struttura e i limiti degli accordi quadro, stabilendo che non possono essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo stesso. L’Amministrazione resistente aveva sostenuto che, in forza di tale disposizione, non era possibile inserire una clausola di cedevolezza nel contratto attuativo Consip, poiché ciò avrebbe costituito una modifica sostanziale della durata dell’affidamento. Il TAR, però, ha ritenuto che la normativa speciale per il SSN, che prevede la priorità delle gare regionali rispetto alle convenzioni-quadro Consip (art. 449 L. 296/2006 e art. 548 L. 208/2015, richiamate nella sentenza) prevale sul principio generale dell’art. 59. Pertanto, la clausola di cedevolezza deve essere prevista anche in presenza dell’art. 59, applicando il criterio della specialità normativa per garantire la priorità degli approvvigionamenti regionali, come voluto dal legislatore.

Articoli di riferimento