Annullamento dell’aggiudicazione per illecito utilizzo del contratto di cooperazione in violazione del divieto di subappalto e dei requisiti di partecipazione (gara bagni mobili - Prefettura di Siracusa)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, Sezione di Catania, ha accolto il ricorso della seconda classificata (A. Genovese s.r.l.) contro l’aggiudicazione definitiva disposta dalla Prefettura di Siracusa a favore di Tailorsan s.p.a. per la fornitura a noleggio di bagni mobili in occasione degli sbarchi di cittadini extracomunitari. La decisione si fonda sulla constatazione che l’aggiudicataria, priva in proprio della necessaria qualificazione ambientale (Categoria 4), ha affidato le attività di pulizia e smaltimento dei reflui a un terzo (IPE Edil Impianti & Servizi s.r.l.) mediante contratto continuativo di cooperazione. Secondo il TAR, tale attività costituisce una prestazione principale e non accessoria/secondaria, come invece richiesto dall’art. 119, comma 3, lett. d), del Codice degli Appalti. Ne consegue che Tailorsan ha eluso il divieto di subappalto imposto dalla lex specialis e partecipato senza i requisiti richiesti, con annullamento degli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza individua la violazione sostanziale delle regole sul subappalto e sul possesso dei requisiti di partecipazione. Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023: i contratti continuativi di cooperazione possono essere usati solo per prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale dell’appalto. Nel caso di specie, le attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei liquami sono invece parte essenziale e qualificante della prestazione appaltata. Affidarle a un terzo mediante un contratto di cooperazione significa, di fatto, subappaltare l’essenziale, aggirando sia il divieto posto dalla lex specialis sia la necessità di possedere direttamente la qualificazione richiesta (Categoria 4). Il TAR richiama i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa a sostegno dell’esistenza di una netta distinzione tra subappalto e contratti di cooperazione: se la prestazione demandata al terzo è principale e non solo di supporto, si configura un illecito subappalto. Tale violazione comporta non solo l’esclusione del concorrente ai sensi del Codice degli Appalti ma anche l’annullamento dell’intera procedura di aggiudicazione. In ragione dell’assorbente fondatezza di questa violazione, il TAR dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso e dispone l’aggiudicazione in favore della seconda classificata, facendo salve le verifiche ordinarie sui requisiti.
Collegamenti al Codice Appalti
Centrale nel secondo motivo di ricorso, relativo all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). La ricorrente contestava che l’aggiudicataria avesse dichiarato un CCNL diverso da quello imposto dalla lex specialis, senza adeguata dimostrazione dell’equivalenza. Tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito perché la sentenza si è risolta sulla questione del contratto di cooperazione e della qualificazione professionale.
È citato alla fine, per richiamare i poteri di verifica e controllo residui dell’Amministrazione anche dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, a tutela della correttezza procedurale nella nuova aggiudicazione disposta in favore della ricorrente.
Rilevante nella parte descrittiva iniziale per individuare la tipologia di procedura seguita (procedura aperta). La procedura è quindi pienamente assoggettata alle regole di pubblicità e partecipazione dettate da questo articolo, ma la contestazione non verteva su vizi della procedura aperta bensì sul possesso dei requisiti e sull’illecita esecuzione a mezzo terzi.
Rilevante tra i motivi di ricorso perché disciplina le cause di esclusione automatica, inclusa l’assenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis. Sebbene la sentenza non si soffermi su una singola lettera di esclusione automatica, il ragionamento segue la logica dell’esclusione per difetto di requisiti di ordine generale e speciale.
Richiamato tra i motivi di ricorso in combinato con gli artt. 98-100, in quanto la ricorrente contestava anche ipotesi di illecito professionale e violazioni di obblighi specifici (motivi non approfonditi per l’assorbimento della questione principale).
Collegato alle censure relative all’affidabilità dell’aggiudicataria e alla sua capacità tecnica e professionale. La sentenza, però, si arresta all’elemento oggettivo dell’assenza di requisiti tecnico-operativi primari, senza entrare nella valutazione dell’illecito professionale in senso stretto.
Rilevante nel quarto motivo di ricorso per la verifica del possesso dei requisiti tramite FVOE e piattaforme digitali. La sentenza menziona che la verifica era formalmente avvenuta, ma la sostanza del deficit riscontrato rende l’aggiudicazione comunque illegittima.
Essenziale in quanto disciplina i requisiti di ordine speciale (tecnico-professionali ed economico-finanziari) che la lex specialis aveva individuato nella Categoria 4 per la gestione dei rifiuti. La carenza di questo requisito diretto in capo all'aggiudicataria è la ragione di illegittimità dell’aggiudicazione.
Invocato nel terzo motivo di ricorso con riferimento alla presunta anomalia dell’offerta economica dell’aggiudicataria. La questione dell’anomalia non viene trattata nel merito, perché assorbita dal difetto di requisiti che già comportava l’esclusione dalla gara.
Assolutamente centrale: la sentenza fonda la propria decisione sull’interpretazione del comma 3, lett. d), che esclude dal subappalto solo le prestazioni realmente secondarie. Nel caso concreto, la prestazione affidata al terzo era invece principale e qualificante. L'affidamento di tale quota rilevante dell'appalto a un soggetto esterno, privo di autorizzazione a subappaltare e in presenza di divieto espresso, determina l’esclusione ex lege dell’aggiudicataria.



