Revoca della gara d'appalto per i servizi portuali nei porti di Augusta e Catania: legittimità del ritiro degli atti endoprocedimentali in assenza di aggiudicazione definitiva
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha respinto il ricorso delle imprese raggruppate contro la revoca della gara d'appalto per la gestione di servizi portuali e la realizzazione della stazione marittima di Catania. La revoca, disposta dall'Autorità Portuale a seguito delle raccomandazioni di ANAC su rilevanti irregolarità nella procedura, è stata qualificata come legittimo ritiro di atti endoprocedimentali in assenza di aggiudicazione definitiva. Non si applicano, quindi, le garanzie dell'autotutela decisoria di cui agli artt. 21-quinquies e 21-novies L. 241/1990, né sussistono i requisiti per risarcimento o indennizzo. Il TAR ha inoltre confermato la non immediata lesività della delibera ANAC, la competenza territoriale e la legittimità della motivazione adottata dall'amministrazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza la revoca di una gara ad evidenza pubblica avviata tramite project financing, nella quale l'RTI ricorrente era unico partecipante e promotore. In seguito a rilievi critici di ANAC su violazioni nella quantificazione del valore della concessione (art. 179), sulla trasparenza del bando (art. 82 e 84), e sulla documentazione della procedura, l'Autorità Portuale ha deciso di 'revocare' la procedura. Il TAR, chiarendo che in assenza di aggiudicazione definitiva non si è formato alcun affidamento qualificato in capo al promotore, qualifica l'atto come 'ritiro' e non come revoca ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Di conseguenza, l'amministrazione può decidere di interrompere la procedura, senza necessità di rafforzate motivazioni o bilanciamento di interessi, purché la determinazione sia congruamente motivata in relazione agli interessi pubblici e ai principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento e fiducia, richiamati dagli artt. 1, 2, 5, 82, 84, 179 del Codice Appalti. Il TAR reputa quindi legittima la scelta di aderire ai rilievi ANAC, la cui delibera ha natura non vincolante né immediatamente lesiva per gli operatori economici, e conferma che la pubblicazione del valore della concessione nel bando (e la sua eventuale discordanza rispetto agli altri documenti) incide sostanzialmente sulla parità di trattamento e sulla corretta informazione degli operatori. La domanda di risarcimento viene respinta perché l'assenza di provvedimenti illegittimi o di violazione dei doveri di correttezza da parte dell'autorità esclude la responsabilità precontrattuale e ogni ipotesi di indennizzo. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato come fondamento dell’attività amministrativa volta all’efficienza e al perseguimento dell’interesse pubblico anche tramite lo strumento dell’evidenza pubblica; la sentenza sottolinea che la decisione di ritiro è finalizzata a garantire trasparenza e concorrenza, componenti essenziali per il corretto esito delle procedure di gara.
Il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici viene richiamato per escludere la responsabilità della stazione appaltante, rilevando che l’operato degli uffici è stato conforme alle raccomandazioni e allo sviluppo giurisprudenziale, e dunque in buona fede, così come richiesto dal Codice.
La buona fede e la tutela dell’affidamento sono citati nei motivi di ricorso, ma la sentenza chiarisce che tali principi non attribuiscono un affidamento qualificato al promotore prima dell’aggiudicazione, e che la revoca degli atti endoprocedimentali non determina responsabilità precontrattuale o obbligo risarcitorio poiché non c’è stata violazione ingiustificata delle aspettative.
Richiamato indirettamente in relazione all’obbligo di pubblicazione del bando a livello UE e all’indicazione del valore della concessione nei casi soprasoglia, illustrando come la disciplina europea rafforzi la centralità del bando quale unico riferimento certo per la quantificazione degli importi.
La centralità e la prevalenza del bando di gara rispetto agli altri documenti sono basi della decisione: la sentenza ribadisce che eventuali discrepanze fra bando e altri atti devono essere risolte in favore del bando, e che errori nell’indicazione del valore della concessione nel bando non possono essere ricondotti a meri errori materiali.
Applicato per rafforzare l’importanza della corretta pubblicazione del bando e dell’indicazione trasparente del valore della concessione, soprattutto ai fini della partecipazione degli operatori stranieri, a garanzia della concorrenza a livello europeo.
È centrale nella motivazione ANAC e nella sentenza: l’errata indicazione del valore della concessione nel bando, difforme da quanto risultava da altri documenti di gara, costituisce una violazione sostanziale che giustifica la raccomandazione di ANAC e il conseguente ritiro della gara, per evitare effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e sulla trasparenza.
Rileva sulla necessità che il bando contenga tutte le informazioni essenziali per una consapevole partecipazione degli operatori economici; la carenza o la contraddittorietà delle informazioni nel bando rendono la procedura viziata alla radice.
Regolamenta la procedura di project financing utilizzata nel caso di specie; la sentenza richiama la discrezionalità dell’ente concedente nella prosecuzione della procedura e ribadisce che, in assenza di aggiudicazione, il promotore non può vantare diritti alla prosecuzione o all’indennizzo.
Richiamato dalla delibera ANAC per prefigurare i poteri dell’Autorità in caso di reiterazione delle violazioni riscontrate; la sentenza evidenzia che, nel caso concreto, ANAC si è limitata a raccomandazioni e non ha esercitato poteri vincolanti o immediatamente lesivi.
Fondamentale per la legittimità dell’attività di vigilanza ANAC; la sentenza chiarisce che la delibera ANAC è una raccomandazione, parte di un procedimento di vigilanza, e che la successiva determinazione dell’amministrazione può essere impugnata dagli operatori solo se e quando tale raccomandazione viene recepita con effetti concreti.



