11/05/2026
Art. 11Art. 57Art. 95Art. 96Art. 98

Rigetto del ricorso Siristora sul servizio ristorazione Azienda Cannizzaro: legittima aggiudicazione a Serenissima Ristorazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da Siristora Food & Global Service contro la delibera di aggiudicazione del servizio di ristorazione all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A. Siristora contestava la valutazione di congruità dell’offerta, la gestione della verifica di anomalie, le dichiarazioni sull’applicazione del CCNL ai subappaltatori, la mancata esclusione per gravi illeciti professionali e altre irregolarità. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la correttezza tecnico-discrezionale delle valutazioni della stazione appaltante, il rispetto delle regole di gara e dei principi del Codice degli Appalti. Siristora è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la verifica di congruità dell’offerta è espressione di un potere tecnico-discrezionale e deve essere globale e motivata anche per relationem, senza necessità di analisi puntuale di ogni voce, salvo il giudizio sia negativo. La mera pendenza di procedimenti penali non determina esclusione automatica: la stazione appaltante deve valutare concretamente l’impatto dei fatti sull’affidabilità dell’operatore (artt. 95-98 D.Lgs. 36/2023), come avvenuto nel caso di specie. Il TAR ha ribadito che l’applicazione dei CCNL ai dipendenti del subappaltatore deriva dalla legge stessa (art. 11) e non necessita di dichiarazioni aggiuntive se già pienamente assunta dall’operatore. Sulle contestazioni relative alla clausola sociale (art. 57) e sull’offerta economica, la sentenza ribadisce che il monte ore rilevante per la verifica dei costi del personale è quello contrattualmente garantito, non quello teorico del riassorbimento lavoratori. Anche le censure sulle presunte informazioni fuorvianti sono state ritenute inconsistenti, in quanto non idonee ad ingannare la stazione appaltante. Infine, la composizione della commissione giudicatrice è stata ritenuta adeguata. In definitiva, il procedimento si è svolto correttamente e le ragioni di esclusione addotte dalla ricorrente sono state tutte disattese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

È stato invocato nella censura circa la mancata dichiarazione sull'applicazione del CCNL ai lavoratori di eventuali subappaltatori. Il TAR ha precisato che l’obbligo di applicare il contratto collettivo più rappresentativo discende automaticamente dalla legge e dalla lex specialis, eliminando la necessità di una ulteriore dichiarazione formale in sede di gara.

Articolo 57

Richiamato nelle doglianze relative alla clausola sociale obbligatoria nei servizi di ristorazione, il TAR chiarisce che la ricorrente ha erroneamente valutato i dati sul personale e sull’assorbimento lavoratori. La stazione appaltante ha correttamente verificato il rispetto delle clausole sociali, distinguendo tra monte ore teorico e monte ore contrattualmente garantito per la verifica dei costi.

Articolo 95

Invocato per la presunta violazione nell’ammissione dell’aggiudicataria nonostante procedimenti penali a carico di amministratori. Il TAR ribadisce che l’esclusione non è automatica e richiede una valutazione in concreto dell’idoneità dell’illecito a incidere sull’affidabilità, che è stata compiuta dalla stazione appaltante con atto motivato.

Articolo 96

Collegato alla disciplina della comunicazione e della valutazione di cause di esclusione sopravvenute o pendenti. Il TAR ha accertato che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto aggiornamenti e valutato le misure adottate dall’operatore economico prima di sciogliere la riserva sull’ammissione, rispettando la procedura imposta dall’articolo.

Articolo 98

Al centro delle doglianze relative ai gravi illeciti professionali e alle informazioni fuorvianti. Il TAR spiega che la sussistenza di un illecito grave deve essere valutata in concreto in base a elementi sufficienti, all’idoneità a incidere sull’affidabilità dell’operatore e la presenza di adeguati mezzi di prova. La stazione appaltante ha correttamente motivato la non rilevanza dei procedimenti penali e l’assenza di condotte idonee a integrare un grave illecito professionale.

Articoli di riferimento