11/05/2026
Art. 1Art. 3Art. 10Art. 119

Rigetto del ricorso di Poste Italiane contro la clausola sul subappalto della notifica atti giudiziari nel bando del Comune di Catania

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, Catania, ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane S.p.A. contro il bando del Comune di Catania per la gestione degli atti sanzionatori della polizia municipale. Poste Italiane riteneva illegittima la clausola che considerava il servizio di notificazione a mezzo posta come subappaltabile, sostenendo che ciò avrebbe loro impedito di partecipare come concorrenti principali, alterando la concorrenza. Il TAR ha stabilito che la clausola contestata non impone in realtà alcun subappalto obbligatorio, lasciando agli operatori già in possesso della necessaria licenza, come Poste Italiane, la possibilità di eseguire direttamente la prestazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha ritenuto che la clausola del capitolato speciale d'appalto non comporti un obbligo di subappalto delle attività di notificazione, ma si limiti a disciplinare la possibilità che l'aggiudicatario ne faccia uso. Secondo l’interpretazione del TAR, l'utilizzo del modo condizionale ('potrebbe richiedere') rende il subappalto puramente facoltativo e non esclude la partecipazione di Poste Italiane o di altri operatori qualificati come concorrenti principali. Gli operatori economici già in possesso della licenza abilitante possono eseguire direttamente l’attività senza essere costretti a subappaltarla. Non risultando alcuna 'clausola escludente', Poste Italiane avrebbe potuto partecipare alla gara come concorrente. Le norme sul subappalto del nuovo Codice appalti sono inoltre orientate a favorire la concorrenza e a non porre vincoli ingiustificati. Il ricorso, quindi, è stato respinto e Poste Italiane condannata alle spese. AGCOM e ANAC sono state estromesse dal processo per difetto di legittimazione passiva.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato per supportare la tesi che la stazione appaltante può strutturare la gara in modo efficiente e funzionale agli interessi pubblici, scegliendo modalità che garantiscano la migliore esecuzione possibile, senza che ciò comporti violazione se non sono posti vincoli discriminatori o escludenti.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato viene invocato dalla ricorrente per denunciare una presunta lesione alla parità di accesso; il TAR ha però ritenuto che la disciplina impugnata non precludesse la partecipazione di operatori qualificati, rispettando i canoni di concorrenza, imparzialità e proporzionalità.

Articolo 10

L’articolo è centrale per la valutazione delle cause di esclusione: il Collegio ha stabilito che la clausola impugnata non rappresenta una causa di esclusione ulteriore o non tassativa, ma solo una previsione regolatoria per l’eventuale subappalto, consentendo la massima partecipazione degli operatori di settore.

Articolo 119

È la disposizione cardine per la regolazione del subappalto. La sentenza precisa che la clausola contestata si limita a qualificare come subappalto il ricorso a soggetti abilitati da parte dell’aggiudicatario, senza imporlo. Così viene ritenuta compatibile con il nuovo impianto normativo, il quale favorisce la concorrenza e disciplina precisamente le condizioni e limiti del subappalto, senza vietare la partecipazione diretta degli operatori abilitati.

Articoli di riferimento