11/05/2026
Art. 1Art. 2Art. 3

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione di una gara pubblica per servizi di manutenzione: legittimità dell’ammissione in caso di impossibilità oggettiva a svolgere il sopralluogo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso presentato da GE.CO General Commerce S.r.l.s. contro l’aggiudicazione della gara per la manutenzione delle tende di bordo delle unità navali a Flora Moquette S.r.l. Il ricorso lamentava la stipula del contratto senza formale aggiudicazione definitiva e la mancata esclusione dei concorrenti che non avevano effettuato tutti i sopralluoghi previsti dal bando. Il giudice ha rilevato che l’aggiudicazione definitiva era regolarmente intervenuta e che la mancata esecuzione di alcuni sopralluoghi era dovuta all’indisponibilità oggettiva delle unità navali, circostanza prevista dalla lex specialis e conforme ai principi del Codice degli Appalti. Pertanto, la procedura di gara è stata ritenuta legittima.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su due punti principali. Primo, la presenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva, seppur con una eventuale carenza nella comunicazione, non costituisce vizio invalidante della procedura, ma incide solo sui termini di impugnazione. Secondo, la mancata esecuzione di tutti i sopralluoghi da parte dei concorrenti (inclusa la società vincitrice) è stata giustificata dall’assenza oggettiva di alcune unità navali, una circostanza riconosciuta dal capitolato tecnico come non ostativa alla partecipazione. La sentenza richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa e i principi del nuovo Codice degli Appalti (favor partecipationis, principio del risultato e dell’accesso al mercato), evidenziando che le norme vanno interpretate in modo da non limitare ingiustamente la partecipazione alle gare, se il mancato adempimento non è imputabile ai concorrenti e non incide sulla par condicio. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato utilizzato per giustificare l’ammissione alle fasi successive della gara dei concorrenti che, per cause oggettive e non dipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto eseguire la totalità dei sopralluoghi. Il TAR precisa che l’applicazione rigida di prescrizioni che impedisca la partecipazione, senza che vi sia un pregiudizio concreto allo svolgimento e alla qualità dell’appalto, è contraria alla finalità del buon andamento e dell’efficienza amministrativa perseguiti dall’articolo 1.

Articolo 2

Il principio della fiducia ha consentito all’amministrazione di ammettere i concorrenti anche in presenza di un parziale mancato adempimento formale (sopralluoghi non effettuati per cause di forza maggiore) sulla base di indirizzi giurisprudenziali consolidati. La sentenza richiama l’art. 2 per giustificare la scelta dell’amministrazione come esente da colpa grave, poiché coerente con l’interpretazione della legge fornita dai giudici amministrativi e conforme a una gestione prudente e ragionevole della gara.

Articolo 3

L’articolo 3, che sancisce il principio dell’accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, è stato posto a fondamento della decisione di non escludere i concorrenti che, per cause non imputabili, non hanno potuto svolgere tutti i sopralluoghi richiesti. Ciò in quanto il rispetto di tale principio impone di non adottare interpretazioni formalistiche o restrittive che possano limitare ingiustificatamente la concorrenza e la parità di trattamento tra operatori economici.

Articoli di riferimento