11/09/2025
Art. 100Art. 101Art. 119

Annullamento dell’aggiudicazione per mancato possesso dei requisiti professionali e violazione delle regole sul subappalto nella gara per il controllo delle acque destinate al consumo umano per la Marina Militare

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia – Catania ha accolto il ricorso di Sialab S.r.l. annullando l’aggiudicazione del lotto 3 dei servizi di controllo delle acque alla controinteressata, rilevando il mancato possesso, al momento della partecipazione, dei requisiti professionali richiesti, nonché l’inesatta gestione delle dichiarazioni e dei termini relativi al subappalto. La sentenza dispone il subentro di Sialab S.r.l. nel contratto a partire da quindici giorni dalla comunicazione e condanna la stazione appaltante al risarcimento del danno maturato fino al subentro.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha chiarito che i requisiti di ordine speciale (come l’accreditamento ACCREDIA e l’iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori Abilitati) sono in linea di principio requisiti di partecipazione, da possedere già al momento dell’offerta qualora la lex specialis non disponga diversamente. Nel caso in esame, nonostante alcune ambiguità dei documenti di gara, il TAR ha ritenuto che tali requisiti non fossero richiesti per la sola esecuzione, ma coinvolgessero la fase partecipativa. Inoltre, la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per sopperire a tali mancanze deve essere espressa con chiarezza già nell’offerta e non successivamente tramite soccorso istruttorio, pena la modifica sostanziale della struttura partecipativa, che non è sanabile. Il termine concesso per integrare la documentazione era perentorio ex art. 101 c.2 D.lgs. 36/2023; il suo mancato rispetto imponeva l’esclusione. Pertanto, l’aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato è annullata, con subentro della ricorrente e risarcimento. Il TAR ha altresì dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza territoriale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 100

L’art. 100 è stato richiamato per definire la natura dei requisiti professionali speciali (accreditamento ACCREDIA, iscrizione agli elenchi regionali), chiarendo che questi – se ritenuti requisiti di ordine speciale dalla lex specialis – devono essere posseduti ai fini della partecipazione e non solo in fase di esecuzione. La sentenza ha valutato la collocazione di tali requisiti nella lex specialis per accertare se fossero effettivamente presupposti di partecipazione.

Articolo 101

L’art. 101 è stato applicato per quanto riguarda il soccorso istruttorio; la sentenza ha ribadito che il termine fissato dall’amministrazione per produrre o integrare la documentazione è perentorio e, se non rispettato, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Il raggruppamento aggiudicatario non ha rispettato tale termine, determinando quindi la necessità della sua esclusione.

Articolo 119

L’art. 119 regola l’ammissibilità e la gestione del subappalto. Il TAR ha interpretato la norma nel senso che la dichiarazione delle parti da subappaltare deve avvenire già al momento dell’offerta, nel rispetto sia della normativa che del disciplinare. Utilizzare il subappalto per sopperire a carenze originarie di qualificazione non è consentito: se la dichiarazione di subappalto non è puntuale e tempestiva, e serve a colmare l’assenza di requisiti speciali, ciò comporta l’irregolarità insanabile della partecipazione e l’esclusione dalla procedura.

Articoli di riferimento