11/11/2024
Art. 108Art. 110Art. 41

Esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta e valutazione dei costi della manodopera nei servizi di pulizia comunale

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha respinto il ricorso proposto dal RTI L’Avvenire 90 contro l’esclusione dalla gara d’appalto indetta dal Comune di Ragusa per il servizio di pulizia degli immobili comunali e del Castello di Donnafugata. L’esclusione è stata decisa in seguito a un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in particolare per il sospetto ribasso del 100% indicato su alcune voci di costo, compresi i costi della manodopera. Il Tribunale ha confermato che, sebbene i costi della manodopera siano formalmente scorporati dall’importo soggetto a ribasso, essi possono comunque essere oggetto di ribasso dimostrabile tramite una più efficiente organizzazione aziendale. La ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per spiegare il ribasso in questione, soprattutto per quanto riguarda le ore lavorative aggiuntive offerte. Pertanto, l’offerta è stata ritenuta anomala e non sostenibile, giustificando l’esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione a favore della concorrente ESG S.r.l.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il complesso tema del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse nelle gare d’appalto pubbliche, in particolare riguardo alla corretta applicazione della normativa sui costi della manodopera. Il TAR ha richiamato la portata della discrezionalità tecnica dell’amministrazione nel valutare la congruità dell’offerta nel suo complesso, senza necessità di un controllo puntuale su ogni singola voce, ma valutando la sostenibilità e affidabilità generale. Il legislatore, con l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023, ha previsto che i costi della manodopera e quelli della sicurezza siano scorporati dall’importo soggetto a ribasso, ma ha chiarito anche la possibilità per il concorrente di ribassare tali costi se giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. Il RTI ricorrente non è riuscito a dimostrare in modo convincente tale superior efficiente organizzazione e non ha fornito spiegazioni sufficienti circa il ribasso del 100%, né sulla proposta migliorativa contenente ore aggiuntive di lavoro. La stazione appaltante ha agito nell’ambito della propria discrezionalità tecnica e in osservanza del principio di tutela dell’interesse pubblico al miglior rapporto qualità-prezzo, escludendo un’offerta economicamente non sostenibile e potenzialmente pericolosa per la qualità del servizio appaltato. La sentenza conferma quindi il principio secondo cui la verifica di anomalia mira a tutelare la serietà e sostenibilità complessiva dell’offerta e che il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo di logicità e ragionevolezza della valutazione amministrativa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 è centrale nella sentenza perché disciplina la modalità con cui i costi della manodopera e della sicurezza devono essere trattati rispetto al ribasso d’offerta: vanno scorporati dall’importo soggetto a ribasso, ma il ribasso può essere comunque applicato se giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. La sentenza interpreta questa norma come permettente comunque una ribassabilità dei costi della manodopera, purché giustificata, e rigetta la pretesa della ricorrente che i costi della manodopera non possano mai essere ribassati.

Articolo 108

L’articolo 108 è richiamato per confermare che il criterio di aggiudicazione della gara è l’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, che richiede la valutazione anche dei costi della manodopera. Inoltre, il bando ha imposto l’indicazione dei costi della manodopera, come previsto dall’art. 108 comma 9, pena l’esclusione dalla gara. Questo supporta l’obbligo di trasparenza e consente di usare tali costi anche per la verifica dell’anomalia prevista dall’art. 110.

Articolo 110

L’articolo 110 regola il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, autorizzando la stazione appaltante a richiedere spiegazioni sull’offerta e a escluderla se le giustificazioni sono insufficienti o se l’offerta risulta non sostenibile. Nella sentenza, è proprio il mancato convincente chiarimento fornito dalla ricorrente in sede di verifica ex art. 110 che legittima l’esclusione dell’offerta per anomalia. Il TAR sottolinea come la valutazione di anomalia sia ampiamente discrezionale e mira ad assicurare la sostenibilità complessiva dell’offerta.

Articoli di riferimento