Inammissibilità del ricorso contro la procedura aperta per la fornitura ECMO dell’Azienda Ospedaliera 'G. Rodolico – S. Marco'
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso di Imedical s.r.l. contro la gara bandita dall’Azienda Ospedaliera 'G. Rodolico – S. Marco' per la fornitura di sistemi ECMO. La società ricorrente contestava la scelta della procedura aperta invece della negoziata, la suddivisione in lotti e la base d’asta ritenuta incongrua. Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze non concernevano clausole realmente escludenti e non hanno precluso la partecipazione alla gara della ricorrente. Ulteriori motivi sono stati giudicati generici, non provati o tardivi. Le valutazioni tecniche dell’amministrazione non sono sindacabili in assenza di evidenti irragionevolezze o errori macroscopici. Le spese seguono la soccombenza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma che un’impugnazione del bando di gara è ammissibile solo contro clausole "escludenti", cioè che impediscono ab origine la partecipazione dell’operatore economico. Nel caso di specie, la scelta della gara aperta, la suddivisione in lotti e la base d’asta non rappresentavano limiti insormontabili per la partecipazione di Imedical s.r.l. Il TAR, richiamando i principi di separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, ha riconosciuto all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità tecnica in tali scelte organizzative, non sindacabile dal giudice se non nei casi di manifesta irragionevolezza, errore o sviamento, che non emergono nel caso concreto. Il ricorso è stato considerato inoltre privo di interesse attuale e concreto, mancando la prova che le scelte amministrative avessero precluso la partecipazione o l’effettiva contendibilità della gara. Le censure su aspetti tecnici e di dettaglio, avanzate tardivamente o senza adeguato supporto probatorio, sono state giudicate inammissibili. Infine, la quantificazione della base d’asta è ritenuta insindacabile salvo evidenti errori, non riscontrabili nel caso in esame. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’Amministrazione non avrebbe dovuto applicare una disciplina generalizzata per l’esclusione automatica delle offerte anomale, ma la questione non è risultata dirimente nella decisione: il TAR si è concentrato sugli altri aspetti della procedura, senza entrare nel merito dell’anomalia dell’offerta.
L’articolo 58 è stato invocato per contestare la suddivisione dell’appalto in due lotti, ritenuta illogica e potenzialmente dannosa per la continuità terapeutica. Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura, ribadendo che la scelta sulla struttura dei lotti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, salvo evidente irragionevolezza o errori, qui non dimostrati.
La ricorrente ha richiamato l’articolo 108 per contestare la base d’asta troppo bassa e la presunta scarsità di criteri di aggiudicazione adeguati. Il TAR ha valutato che tali doglianze riguardano aspetti di discrezionalità tecnica in fase di predisposizione dei documenti di gara e non costituiscono vizi rilevanti salvo ipotesi di manifesta illogicità o errore, che non ricorrono nel caso concreto.
L’articolo 110 riguarda il controllo sulle offerte anormalmente basse. La ricorrente lamentava l’inadeguatezza della base d’asta, temendo la presentazione di offerte insostenibili o non serie. Il TAR ha ritenuto che, in mancanza di prova concreta dell’anomalia o insostenibilità, la previsione della base d’asta non può essere sindacata e non costituisce una clausola escludente.



