Esclusione automatica delle offerte anomale: ribasso pari alla soglia di anomalia comporta esclusione e conseguente aggiudicazione all’offerta immediatamente inferiore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha annullato l'aggiudicazione di un appalto effettuata in favore di un'impresa che aveva presentato un'offerta con un ribasso pari alla soglia di anomalia calcolata secondo il Metodo A previsto dal Codice Appalti. È stato stabilito che, ai sensi della normativa vigente, un'offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa automaticamente come anomala, insieme a quelle con ribassi superiori. Di conseguenza, l'aggiudicazione deve essere disposta a favore dell'offerente con il ribasso inferiore immediatamente sotto tale soglia. La decisione ha preso atto di una incongruenza normativa nel d.lgs. 36/2023, risolta interpretando la norma alla luce della sua ratio, della prassi precedente e della relazione di accompagnamento al codice, nonché delle pronunce di altri organi giurisdizionali e dell’ANAC.
Spiegazione Dettagliata
La controversia nasce dall'aggiudicazione di un appalto a un’impresa che ha presentato un ribasso sul prezzo pari alla soglia di anomalia calcolata secondo il Metodo A dell’allegato II.2 del d.lgs. 36/2023. Il ricorrente ha chiesto l’esclusione di tale offerta ritenendo che, secondo la normativa, l’offerta pari alla soglia debba essere considerata anomala e quindi esclusa. Il Parco Archeologico e l’impresa aggiudicataria hanno invece sostenuto che solo offerte con ribasso superiore alla soglia debbano essere escluse. Il TAR ha analizzato il testo normativo, evidenziando una contraddizione interna: da un lato si parla di offerte «pari o superiori» alla soglia, dall’altro di esclusione automatica solo di «sconti superiori» alla soglia. Per risolvere questa aporia, il Tribunale ha fatto riferimento alla relazione di accompagnamento al d.lgs. 36/2023, alla disciplina previgente (d.lgs. 50/2016) e ai principi di continuità normativa, nonché a precedenti giurisprudenziali e pareri ANAC. Ne è scaturita l’interpretazione che l’offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia debba essere ugualmente esclusa come anomala, salvaguardando così la finalità della norma di assicurare l’affidamento all’operatore economico in grado di garantire la migliore qualità e affidabilità. Di conseguenza, veniva disposta l’esclusione dell’offerta con ribasso pari alla soglia e l’aggiudicazione all’offerente con il ribasso immediatamente inferiore. Tale interpretazione sostiene il principio di tutela dell’interesse pubblico alla migliore esecuzione e la salvaguardia della concorrenza effettiva e corretta.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 è centrale nel caso, poiché dispone che per contratti di importo inferiore alle soglie europee e senza interesse transfrontaliero (come nel caso di specie), le stazioni appaltanti devono escludere automaticamente le offerte anomale se hanno almeno cinque offerte ammesse e devono indicare il metodo di individuazione delle offerte anomale. La stazione appaltante aveva scelto di applicare il Metodo A dell’allegato II.2. La questione interpretativa riguardava se l’esclusione riguardasse offerte con ribasso superiore o anche pari alla soglia di anomalia. Il TAR ha interpretato l’articolo 54 congiuntamente al Metodo A, stabilendo che l’offerta con ribasso pari alla soglia deve essere esclusa, interpretazione coerente con la ratio e con la normativa previgente.
Sebbene l’articolo 110 riguardi la valutazione delle offerte anormalmente basse, richiedendo alle stazioni appaltanti di valutare la congruità e richiedere giustificazioni in caso di offerte basse, nel caso di specie è rilevante indirettamente per ricordare i principi di tutela dell’interesse pubblico e di esclusione delle offerte anomale. Il TAR lo cita per evidenziare l’importanza della correttezza nella valutazione delle offerte e per rafforzare la necessità di escludere offerte che presentano rischi di non corretta esecuzione, quali quelle con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia.



