Accesso agli atti di gara: obblighi della stazione appaltante e diritti degli operatori economici non aggiudicatari tra trasparenza, riservatezza e rito processuale applicabile
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, Sezione di Catania, ha accolto in parte il ricorso di una società classificatasi quarta in una gara per servizi a persone disabili, riconoscendole il diritto di accedere integralmente agli atti di gara, comprese offerte tecniche ed economiche e documentazione amministrativa dei concorrenti meglio posizionati. Il tribunale ha censurato la condotta della stazione appaltante (ASP Messina), che aveva opposto un diniego parziale all'accesso fondato solo su generiche richieste di riservatezza dell’aggiudicataria, senza autonoma valutazione della reale natura riservata delle informazioni. L’ASP viene dunque condannata a trasmettere entro 10 giorni tutti i documenti richiesti dalla ricorrente. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa alle precedenti note di diniego, sostituite dalla risposta parziale più recente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dell’accesso agli atti di gara nelle procedure pubbliche, attuando quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023). Il TAR ribadisce che i primi cinque operatori in graduatoria hanno il diritto di accedere non solo agli atti generali, ma anche alle offerte presentate dai concorrenti collocati in posizione migliore, tramite la piattaforma digitale della stazione appaltante. La posizione della stazione appaltante, che aveva limitato l’ostensione di alcuni documenti adducendo la genericità delle richieste di riservatezza dell’aggiudicataria, è stata giudicata illegittima: per negare l’accesso, la PA deve effettuare un’autonoma e rigorosa valutazione della reale sussistenza di segreti tecnici o commerciali, come richiesto anche dalla giurisprudenza europea in materia. In mancanza di motivazioni concrete e specifiche sulla riservatezza, prevalgono i principi di trasparenza e di difesa in giudizio. Il TAR inoltre chiarisce che, nell’ipotesi di ostensione solo parziale dei documenti, non opera il rito “super-accelerato” dell’art. 36 D.lgs. 36/2023 ma quello ordinario sull’accesso ex art. 116 c.p.a., rendendo quindi tempestivo il ricorso. In definitiva, viene ordinato l’obbligo di accesso integrale ai documenti richiesti e condannata la ASP alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 36 è centrale nel disciplinare il diritto di accesso agli atti di gara e le relative modalità procedimentali e processuali. Il TAR lo richiama per affermare che tutti gli operatori classificati nei primi cinque posti, e non solo l’aggiudicatario, hanno diritto all’accesso alle offerte degli altri partecipanti tramite la piattaforma digitale, salvo motivate e comprovate esigenze di segretezza. La sentenza evidenzia che l’ASP ha erroneamente omesso l’ostensione senza fornire una motivazione adeguata sulla riservatezza e senza operare la valutazione richiesta dall’articolo. Inoltre, la sentenza si sofferma sulla questione del rito applicabile (speciale art. 36 o ordinario) in caso di ostensione parziale post-aggiudicazione, adottando l’orientamento per cui, in mancanza di una chiara decisione di oscuramento contestuale all’aggiudicazione, si applica l’art. 116 c.p.a.
L’art. 101 viene richiamato per individuare tra i documenti richiesti dalla ricorrente i chiarimenti prodotti in sede di verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Tali chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione di gara e, se non contengono reali segreti tecnici o commerciali comprovati, non possono essere sottratti all’ostensione sulla base di un generico diniego. La sentenza pertanto applica l’art. 101 per affermare che anche tali atti rientrano tra quelli cui i concorrenti possono accedere.
L’art. 110 è citato relativamente alle giustificazioni che l’aggiudicataria ha prodotto per difendere la congruità della propria offerta in sede di verifica di anomalia (offerte anormalmente basse). La sentenza chiarisce che queste giustificazioni, salvo non contengano specifici segreti debitamente comprovati, devono essere accessibili agli altri concorrenti, specie a fronte della necessità di tutelare il diritto di difesa della società ricorrente avverso l’esito della gara.



