Nullità dell'aggiudicazione e obbligo di rigoroso rispetto del giudicato nella verifica di anomalia: gara per il servizio di pulizia del Comune di Ragusa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha accolto il ricorso proposto da BSF s.r.l. per l’ottemperanza della precedente sentenza che aveva ordinato al Comune di Ragusa di rinnovare correttamente la verifica di congruità dell’offerta di ESG s.r.l., aggiudicataria della gara per il servizio di pulizia. Il Tribunale ha rilevato che, pur avendo avviato una nuova istruttoria con supporto tecnico esterno, la Stazione appaltante ha nuovamente omesso di valutare alcune voci di costo già individuate dal giudicato, eludendo così le prescrizioni conformative della sentenza precedente. Per questo motivo sono stati dichiarati nulli gli atti relativi all’aggiudicazione, è stato ordinato il rinnovo della verifica di anomalia secondo i criteri già stabiliti dal giudice e dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato. È stata inoltre sancita la condanna alle spese in capo all’amministrazione e alla controinteressata.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio che, quando un giudicato amministrativo contiene prescrizioni conformative puntuali, l’amministrazione ha il dovere di rispettarle integralmente nella riedizione del potere: qualsiasi omissione o elusione comporta la nullità degli atti successivi. Nella specie, la sentenza ottemperanda aveva individuato specifici costi (costi di manodopera aggiuntiva, oneri di sicurezza aziendale, costi per materiali e attrezzature, utile d’impresa) che avrebbero dovuto essere oggetto di una nuova e puntuale valutazione di congruità. Il Comune di Ragusa, pur effettuando un nuovo calcolo con il supporto di un consulente, ha omesso di includere tutte le suddette voci, discostandosi dalle prescrizioni del giudicato. Il TAR ha chiarito che, pur nel rispetto della discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella verifica di anomalia, il rispetto del giudicato costituisce limite invalicabile: la mancata valutazione di alcuni costi, già segnalati in sentenza, costituisce elusione delle statuizioni giurisdizionali. Ne deriva la nullità degli atti conseguenti, l’inefficacia del contratto (ove stipulato) e l’obbligo di rinnovare il procedimento secondo le direttive giudiziali. La sentenza evidenzia anche che il sindacato giurisdizionale in sede di ottemperanza non può invadere il merito delle valutazioni tecniche, ma può sanzionare la mancata osservanza del vincolo conformativo derivante dalla sentenza passata in giudicato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 è stato richiamato in relazione ai livelli e ai contenuti della progettazione degli appalti e, in particolare, in riferimento alle modalità di computo e rappresentazione dei costi (come quelli della manodopera e delle migliorie). La sentenza ha ribadito che, secondo la lex specialis e le norme del Codice, devono essere valutati in modo trasparente, dettagliato e conforme tutti gli elementi dell’offerta, come richiesto anche dal modello di progettazione individuato dal decreto legislativo.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, forma adottata dal Comune di Ragusa per l’affidamento del servizio di pulizia. La sentenza richiama tale cornice procedurale per sottolineare l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’obbligo di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, che si riflette anche nella corretta e integrale valutazione di ciascuna offerta, elemento determinante nella verifica di anomalia e nella legittimità dell’aggiudicazione.



