12/12/2023
Art. 1Art. 10Art. 2Art. 92

Rigetto del ricorso contro il diniego di sopralluogo obbligatorio in gara per servizio full risk di verifica di sicurezza e igiene ambientale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia di Catania ha respinto il ricorso presentato dalla Centro Assistenza Ecologica S.r.l. contro l’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, che aveva negato la possibilità di effettuare un sopralluogo obbligatorio previsto come requisito per partecipare alla gara d’appalto per un servizio di verifica degli standard di sicurezza e igiene ambientale. Il tribunale ha ritenuto che il termine fissato per il sopralluogo fosse congruo e che il diniego della richiesta tardiva fosse legittimo. Inoltre, ha respinto la censura relativa ai requisiti professionali richiesti per il personale, confermando la legittimità della scelta della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha valutato che la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità fissando un termine congruo per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio (entro il 3 novembre 2023), indispensabile per consentire agli offerenti di formulare un’offerta tecnica ed economica consapevole e adeguata. Il ricorso è stato rigettato perché la ricorrente ha richiesto il sopralluogo in ritardo (11 novembre 2023), oltre la scadenza prevista e senza aver dato la possibilità all’amministrazione di valutare una proroga dei termini secondo le condizioni di legge. Il Tribunale ha altresì sottolineato che la stazione appaltante non era obbligata a consentire il soccorso istruttorio in questo caso, per non compromettere la parità tra i concorrenti. Il requisito obbligatorio del sopralluogo è stato considerato attinente e proporzionato all’oggetto del contratto, poiché il servizio richiedeva una concreta conoscenza dei luoghi. Riguardo al requisito professionale previsto (ingegnere ambientale), la scelta della stazione appaltante è stata ritenuta ragionevole e non irragionevole o illogica, essendo tale figura specificamente adeguata alle attività descritte nel capitolato tecnico. La sentenza ha poi respinto l’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’amministrazione e ha compensato le spese di giudizio per le particolari circostanze processuali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato per ribadire che la stazione appaltante deve perseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti, anche mediante una valutazione discrezionale dei requisiti e delle modalità di partecipazione (come il sopralluogo), orientata a garantire qualità, efficienza e correttezza nelle procedure.

Articolo 2

Il principio della fiducia è stato invocato per sottolineare la responsabilità reciproca tra amministrazione e operatori economici: la stazione appaltante ha agito nell’ambito della propria discrezionalità e con correttezza, mentre la ricorrente non ha rispettato i termini previsti, tradendo la fiducia riposta e giustificando la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 10

L’articolo relativo alla tassatività delle cause di esclusione e alla massima partecipazione è stato interpretato nel senso che la stazione appaltante può fissare requisiti tecnici proporzionati e attinenti all’oggetto del contratto, come il sopralluogo obbligatorio e la qualificazione specifica del personale, purché non introducano cause di esclusione ingiustificate o eccessive.

Articolo 92

Questo articolo è stato centrale nel giudizio: ha giustificato la discrezionalità della stazione appaltante nel fissare termini adeguati per partecipare alla gara, compreso il sopralluogo, e ha chiarito che la proroga dei termini può essere disposta solo se la richiesta di informazioni supplementari è tempestiva. Nel caso, la ricorrente ha presentato tardivamente la richiesta di sopralluogo, e quindi non era obbligatoria la proroga né l’attivazione del soccorso istruttorio.

Articoli di riferimento