Annullamento parziale del bando dell'ASP Catania per prescrizioni territoriali discriminatorie e sproporzionate nell’appalto di gestione ricette farmaceutiche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, Sezione di Catania, ha accolto il ricorso di una società contro alcuni requisiti del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle ricette farmaceutiche bandito dall’ASP di Catania. Il Tribunale ha annullato le parti del bando che imponevano, a pena di esclusione, la disponibilità di locali per la conservazione e lavorazione delle ricette all’interno della sola area territoriale dell’ASP, ritenendo tali clausole sproporzionate e ingiustificatamente restrittive della concorrenza, in violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’accertamento che le clausole del disciplinare tecnico, imponendo la disponibilità di specifici locali (con rigorose caratteristiche normative e certificazioni) esclusivamente nell’area dell’ASP di Catania, producono un effetto limitativo della concorrenza non giustificato dalle reali esigenze del servizio. Le restrizioni risultano infatti manifestamente sproporzionate, poiché la conservazione e l’archiviazione delle ricette potrebbero essere garantite anche in siti esterni all’ASP purché venga rispettato il termine di reperibilità delle 24 ore stabilito dalla stazione appaltante. Il TAR ha ribadito che anche condizioni formalmente riferite all'esecuzione del contratto possono essere immediatamente escludenti qualora impongano oneri o restrizioni non necessari, irragionevoli o discriminatori che limitano l’accesso alla gara senza effettiva giustificazione. La sentenza riconosce la fondatezza della doglianza sulla violazione del principio di proporzionalità (richiamato dall’art. 113 del Codice degli Appalti), nonché dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e stabilisce l’annullamento delle relative parti del bando e del disciplinare di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 113 è stato invocato perché consente alle stazioni appaltanti di prescrivere specifici requisiti di esecuzione dei contratti, purché siano compatibili con i principi europei (parità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità). Il TAR ha rilevato che le clausole territoriali poste dall’ASP Catania non rispettavano questi principi, in particolare quello di proporzionalità, poiché imponevano restrizioni non necessarie e sproporzionate rispetto alle esigenze di servizio, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra operatori.



