15/07/2026
Art. 216

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di risoluzione del contratto d'appalto nella fase esecutiva: il ricorso va al giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un consorzio avverso la delibera della Ferrovia Circumetnea che disponeva la risoluzione del contratto d'appalto e l’indizione di una nuova gara per il completamento della metropolitana di Catania. Il Tribunale ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase esecutiva del contratto (ossia la risoluzione del rapporto e i relativi inadempimenti), materia di competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul principio che, nei contratti pubblici, la giurisdizione amministrativa riguarda solo la fase di scelta del contraente e gli atti antecedenti alla stipula. Dopo la firma del contratto, le controversie relative all’esecuzione dello stesso, inclusa la risoluzione anticipata per presunti inadempimenti, rientrano nella giurisdizione ordinaria poiché toccano diritti soggettivi delle parti e non poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, il cuore della domanda era la contestazione della legittimità della risoluzione contrattuale, questione privatistica e non più amministrativa. Pertanto il TAR si è dichiarato privo di giurisdizione, confermando che solo il giudice ordinario può giudicare sulla fondatezza della risoluzione del rapporto e dei relativi inadempimenti. La sentenza rafforza il criterio dello 'spartiacque' tra fase pubblicistica (giudice amministrativo) e fase esecutiva (giudice ordinario) nelle controversie sugli appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 216

L’articolo 216 è citato dal ricorrente per sostenere la violazione delle procedure obbligatorie in caso di risoluzione contrattuale, tra cui la richiesta del parere del Collegio consultivo tecnico. Il TAR chiarisce che queste disposizioni regolano la fase esecutiva del contratto, confermando che la materia della controversia (scioglimento del vincolo contrattuale dopo la stipula) ricade nella fase esecutiva e quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Il rispetto o meno dell’articolo 216 non muta la natura privatistica della controversia una volta firmato il contratto.

Articoli di riferimento