Annullamento dell’aggiudicazione per difetto di asseverazione del Piano Economico e Finanziario nella gara per i servizi di raccolta rifiuti nei Comuni di Assoro, Catenanuova, Leonforte e Nissoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tar Sicilia, sede di Catania, ha accolto parzialmente il ricorso della società Multiecoplast Srl contro l’aggiudicazione in favore del raggruppamento Progitec S.r.l.–General Montaggi Soc. Coop. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in alcuni Comuni dell’Ennese. Il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione perché l’offerta della controinteressata non rispettava il requisito, previsto dal disciplinare di gara, di asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un professionista abilitato: la presa d’atto o accettazione dei PEF predisposti dai Comuni non è equivalente a un’asseverazione. Sono invece state respinte le doglianze relative alla mancata osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM), che trovano applicazione diversa a seconda che si tratti di servizi o forniture, e quelle contro il bando e il disciplinare di gara. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo. Il TAR ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e disposto il possibile subentro della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione letterale e funzionale della disciplina di gara: la richiesta di asseverazione dei PEF per ogni Comune, prevista dal disciplinare, doveva essere soddisfatta con un’attestazione formale e responsabile da parte di un professionista qualificato. La controinteressata si era limitata a dichiarare di accettare i PEF predisposti dai Comuni, ma senza effettuare la prescritta asseverazione. Il TAR afferma che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, che avevano ritenuto sufficiente la presa d’atto, costituivano una modifica e non una semplice interpretazione della lex specialis, in violazione del principio secondo cui le regole della gara non possono essere modificate in corso di procedura. Quanto alle censure sulla mancata applicazione dei CAM, il Tribunale distingue tra CAM applicabili alle forniture (acquisto di mezzi e attrezzature nuovi per la stazione appaltante) e quelli relativi ai servizi (uso di mezzi già in dotazione dell’appaltatore), con l’obbligo di verifica della conformità che si colloca nella fase esecutiva e non in quella di gara per i servizi. La contestazione dell’illegittimità del bando e del disciplinare per mancata previsione dei CAM è respinta, poiché, secondo il TAR, la non conformità della legge di gara ai CAM non impone un’impugnazione immediata e non determina acquiescenza. Sul piano processuale, il ricorso è giudicato tempestivo perché il termine decorre dalla data in cui la ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti di gara. Infine, atti endoprocedimentali (verbali di gara, proposta di aggiudicazione) non sono autonomamente impugnabili.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è citato dalla ricorrente per fondare l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi e disciplinari di gara. Il TAR ha chiarito che i CAM si applicano diversamente ai servizi (come quello oggetto di causa) rispetto alle forniture, e che i requisiti CAM per i mezzi e le attrezzature andranno verificati dopo l’aggiudicazione, in fase esecutiva, non in sede di valutazione delle offerte.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l’offerta controinteressata era inammissibile (in quanto non conforme ai documenti di gara, in particolare ai requisiti CAM e PEF). Il TAR, tuttavia, ha accolto il motivo solo per la violazione delle regole sugli atti di gara, non per i CAM: l’offerta era inammissibile per difetto di asseverazione del PEF, non per violazione dei criteri ambientali minimi.
Secondo la ricorrente, l’articolo impone che i bandi di gara siano integrati con la disciplina vigente, inclusi i CAM. Il TAR ha ribadito che la lex specialis era integrata dalla normativa vigente, ma che i CAM applicabili erano quelli relativi ai servizi e non alle forniture, con verifica demandata alla fase esecutiva. Dunque, le doglianze sull’assenza delle specifiche tecniche CAM nella documentazione di gara sono state respinte.
Determinante per stabilire la tempestività del ricorso. Il TAR applica la regola secondo cui il termine per impugnare gli atti di gara decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce piena conoscenza degli atti lesivi (in questo caso, la pubblicazione della documentazione il 8 novembre 2024), non dalla pubblicazione della determina di aggiudicazione. Questo principio, in linea con la direttiva 89/665/CEE, è richiamato per garantire effettività della tutela giurisdizionale.



