15/09/2025
Art. 94Art. 95Art. 110Art. 209

Annullamento dell’aggiudicazione per mancata verifica dell’anomalia dell’offerta in gara per il servizio di raccolta rifiuti – Applicazione requisiti di gara e termini di impugnazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha accolto il ricorso principale proposto contro l’aggiudicazione in favore della CAMEDIL Costruzioni S.r.l. nella gara per la raccolta rifiuti in vari comuni dell’Ennese, annullando il provvedimento di aggiudicazione e obbligando la stazione appaltante a effettuare la verifica di congruità sull’offerta della ditta aggiudicataria, ritenendo che tale verifica non sia stata sufficientemente approfondita, in particolare in relazione ai costi delle migliorie (isole ecologiche). E’ stato invece dichiarato inammissibile il ricorso avverso altri atti endoprocedimentali e dichiarata inefficace la determina di subentro dell’affittuaria, venendo meno l’atto presupposto (aggiudicazione annullata). Per l’altro ricorso (quarta classificata), il Tribunale ha ritenuto tempestivo il ricorso ma lo ha respinto nel merito sia per carenza di interesse, sia perché le contestazioni sui criteri ambientali minimi (CAM) riguardavano obblighi previsti solo in fase esecutiva e non imponevano l’immediata esclusione.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha esaminato due ricorsi riuniti riguardanti la stessa procedura di gara. Ha accolto il primo ricorso (proposto dalla seconda classificata) limitatamente alla doglianza sulla mancata verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria. Pur avendo CAMEDIL presentato documentazione idonea su alcuni requisiti tecnici e sul sopralluogo, la stazione appaltante non ha approfondito la verifica della sostenibilità dell’offerta economica, specie in relazione ai costi di migliorie rilevanti (es. isole ecologiche), che sollevavano dubbi di anomalia. Perciò, il TAR ha annullato l’aggiudicazione e imposto la verifica prevista dall’art. 110 codice appalti. Ha chiarito che altri atti impugnati (verbali di gara, atti endoprocedimentali) sono inammissibili in quanto privi di autonoma lesività, e che la determina di subentro dell’affittuaria è inefficace perché viene meno il presupposto dell’aggiudicazione. Il secondo ricorso (proposto dalla quarta classificata) è stato ritenuto tempestivo (termine decorre dalla conoscenza piena degli atti, secondo l’art. 209), ma infondato: la lesione non è tale da consentire la vittoria in graduatoria e le contestazioni sui criteri ambientali minimi trovano applicazione solo in fase esecutiva, non imponendo esclusioni immediate in gara. Le spese sono state compensate per particolarità della vicenda.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’art. 94 è stato richiamato nei motivi aggiunti e nelle verifiche della stazione appaltante sui requisiti dell’affittuaria subentrante, in particolare sulle cause di esclusione automatica come l’iscrizione alla white list e all’Albo Gestori Ambientali. Il TAR ha valutato se la procedura di verifica avesse correttamente accertato l’assenza delle cause ostative indicate dalla norma.

Articolo 95

L’art. 95 è stato richiamato per la parte relativa alle cause di esclusione non automatica: la stazione appaltante doveva valutare eventuali infrazioni, illeciti professionali e regolarità contributiva dei concorrenti, compresa l’affittuaria del ramo d’azienda. La decisione ha considerato la portata discrezionale delle valutazioni amministrative sulle idoneità e la continuità dei requisiti.

Articolo 110

Costituisce il perno della decisione: il TAR ha accolto il ricorso in quanto la stazione appaltante non ha adeguatamente applicato l’art. 110, omettendo la verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria nonostante sintomi di possibile anomalia (mancata copertura di costi rilevanti e dubbia sostenibilità economica complessiva). Il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato proprio per violazione di questa previsione, ordinando la verifica sull’anomalia.

Articolo 209

È stato applicato in relazione al termine di impugnazione degli atti di gara: il TAR, richiamando l’art. 209, ha ritenuto tempestiva la proposizione del ricorso della quarta classificata, stabilendo che il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi e della documentazione di gara, anche in attuazione dei principi europei e della Corte di Giustizia. Questo ha escluso la tardività dell’impugnazione.

Articoli di riferimento