Annullamento dell’aggiudicazione per subappalto integrale nullo e offerta anomala nella gara per lavori all’aeroporto di Sigonella
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha annullato la gara pubblica che aveva aggiudicato i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione di un hangar dell’aeroporto di Sigonella alla ditta Casalini & Co. S.r.l., perché questa aveva affidato integralmente l’esecuzione dei lavori a subappaltatori, in violazione della norma che vieta il subappalto totale. L’offerta è stata quindi considerata anomala e illegittima. Il TAR ha disposto che la gara venga aggiudicata alla seconda classificata, la società Temar S.r.l.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha rilevato che l’articolo 119 del Codice degli Appalti vieta che l’appaltatore principale affidi a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Nella fattispecie, Casalini & Co. aveva presentato un’offerta con un ribasso significativo e giustificato esclusivamente con le offerte dei subappaltatori, i quali avrebbero eseguito tutte le attività dei lavori, corrispondenti integralmente a quelle previste nel capitolato. Ciò configura un subappalto integrale nullo, che rende l’offerta anomala ai sensi dell’articolo 110, perché mancante di idonea giustificazione dei costi e delle modalità di esecuzione. Il TAR ha inoltre censurato la previsione del bando che autorizzava il subappalto al 100%, ritenendola illegittima e non immediatamente impugnabile, essendo non esclusiva della partecipazione ma lesiva della parità di trattamento. Per effetto di ciò, la gara è stata annullata nei confronti della ditta che ha violato la disciplina sul subappalto e l’aggiudicazione è stata ordinata alla ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato applicato per definire i criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Casalini & Co., che è stata ritenuta anomala perché la giustificazione fornita (le offerte dei subappaltatori) non era sufficiente e perché la proposta violava l’obbligo di esecuzione in proprio previsto dall’art. 119, comma 1. In particolare, è stata richiamata la norma che impone l’esclusione se le spiegazioni non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi o se l’offerta è anormalmente bassa per violazioni normative, come il subappalto totale vietato.
L’articolo è stato centrale nella decisione: è stato constatato che la ditta aggiudicataria aveva affidato l’intero appalto a subappaltatori, violando il divieto espresso di cessione o affidamento integrale a terzi. La nullità del subappalto totale comporta la nullità degli accordi con i subappaltatori, che a loro volta rendono nullo e anomalo l’intero affidamento dell’opera. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo anche l’art. 15 del bando che consentiva il subappalto al 100%, in quanto in contrasto con la normativa vigente.



