18/05/2026
Art. 41Art. 90Art. 100Art. 110Art. 124

Rigetto del Ricorso per Annulamento dell’Aggiudicazione e Domanda di Risarcimento in Gara d’Appalto per Automazione Stazioni Autostradali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso promosso da Sinelec S.p.A. contro l’aggiudicazione dell’appalto per ‘Lavori di implementazione automatismi nelle stazioni autostradali’ a favore di G.N.G. S.r.l. e ha rigettato la conseguente domanda di risarcimento. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità delle censure, mentre nel merito le doglianze residue sono state ritenute infondate: le certificazioni extra-UE erano idonee, erano rispettati i requisiti di validità temporale e congruità settoriale, e la verifica di anomalia dell’offerta è stata ritenuta corretta e non manifestatamente illogica. Il TAR ha compensato le spese di lite tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina il ricorso di Sinelec S.p.A., seconda classificata in una procedura di gara, che aveva impugnato l’aggiudicazione a favore di G.N.G. S.r.l., lamentando vizi nella valutazione dell’offerta tecnica e nella verifica di anomalia, con particolare riferimento alle certificazioni prodotte dall’aggiudicataria e alla congruità economica dell’offerta. Il TAR dichiara in parte inammissibile il ricorso (per la genericità di alcune doglianze e mancata specificità secondo i canoni processuali), e per la parte restante lo respinge nel merito, ritenendo che: 1) le certificazioni presentate da G.N.G. S.r.l. sono conformi ai requisiti e valide anche se rilasciate da organismi extra-UE, purché riconosciuti equivalenti; 2) le certificazioni erano temporalmente e settorialmente congrue; 3) la verifica di anomalia è avvenuta correttamente secondo la discrezionalità amministrativa, senza errori manifesti. La domanda risarcitoria collegata è quindi anch’essa respinta per l’assenza di illegittimità dell’aggiudicazione. Il Tribunale applica la compensazione delle spese, riconoscendo la complessità della vicenda e la condotta processuale delle parti. Il provvedimento ribadisce importanti principi sull’onere della specificità del ricorso amministrativo e sulla validità delle certificazioni di qualità in ambito appalti, nonché sulla portata del sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni tecniche e verifica di anomalia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo, relativo ai livelli e contenuti della progettazione e ai costi della sicurezza, viene invocato all’inizio dal RUP tra le criticità dell’offerta aggiudicataria (sospetto ribasso sulla voce della sicurezza), ma la relativa censura viene ritenuta dal TAR inammissibile per carenza di specificità e mancata deduzione tra i motivi di gravame.

Articolo 90

L’articolo sulle comunicazioni ai candidati e offerenti è centrale per individuare il dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara. Il TAR, ritenendo la comunicazione degli atti non completa fino all’accesso agli atti da parte della ricorrente, stabilisce che il termine decadenziale decorre da quando l’operatore ha conoscenza effettiva delle violazioni potenziali, in ossequio al diritto UE su ricorso effettivo.

Articolo 100

L’articolo sui requisiti speciali e sulle certificazioni viene richiamato per valutare la validità delle certificazioni di qualità prodotte da operatori economici extra-UE. Il TAR afferma che, in base alla normativa vigente e ai pareri ANAC, sono ammissibili le certificazioni rilasciate da organismi firmatari di accordi internazionali (EA/MLA e IAF/MLA) anche se non stabiliti nell’UE, giudicando quindi infondata la censura sulla non ammissibilità delle certificazioni di G.N.G. S.r.l.

Articolo 110

L’articolo disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR chiarisce che la valutazione della congruità dell’offerta è globale e sintetica e non deve essere sostituita dal giudice se non in presenza di errori manifesti. Viene considerato che la commissione si è validamente limitata a richiedere giustificativi per le voci più rilevanti e che i chiarimenti e le prove presentati dall’aggiudicataria erano idonei, confermando la legittimità della verifica di anomalia.

Articolo 124

L’articolo è richiamato unicamente riguardo alla domanda risarcitoria in forma specifica (subentro/risarcimento in forma specifica). Poiché non viene accertata alcuna illegittimità nell’aggiudicazione né viene dichiarata inefficacia del contratto, la domanda di risarcimento ex art. 124 viene respinta come conseguenza necessaria.

Articoli di riferimento